Art. 768-bis c.c. Nozione

È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Funzione della norma

L’art. 768-bis c.c. svolge una funzione definitoria e va letto in rapporto immediato con l’art. 458 c.c., il quale, nel vietare i patti successori, fa espressamente salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e seguenti c.c.: il patto di famiglia non va quindi presentato come patto successorio vietato, ma come deroga tipizzata e delimitata dal legislatore entro il perimetro di questo Capo. Il rapporto con gli artt. 536 e seguenti c.c. resta sullo sfondo ma è normativamente necessario, perché la disciplina del patto di famiglia richiama espressamente il valore delle quote di legittima, senza che ciò trasformi l’art. 768-bis c.c. in una norma generale sulla successione necessaria.

La deroga al divieto di patto successorio e la funzione di continuità d’impresa

«L’istituto costituisce deroga espressa al divieto del patto successorio. Il perseguimento dello scopo di assicurare vita all’impresa, attraverso la cessione aziendale o di quote sociali, oltre la vita dell’imprenditore, è reso palese dall’unidirezionalità dell’operazione, a favore di discendenti, quale che ne sia il grado, e non viceversa, né a favore di collaterali o coniuge. Lo scopo dell’istituto è costituito dalla persecuzione della continuità d’impresa, assicurando stabilità all’operazione; il che implica collocarlo nell’ordinamento quale negozio in deroga al divieto del patto successorio, attraverso il quale il disponente apre, in un certo senso, anticipatamente la successione, sia pure limitatamente alla porzione dei beni costituiti dall’azienda o della quota d’azienda della quale intende disporre.» (Cass. 4376/2026)

I presupposti indispensabili

«I presupposti indispensabili perché si abbia patto di famiglia sono: il trasferimento, anche solo parziale, dell’azienda e/o delle partecipazioni societarie a uno dei discendenti, quale che sia il grado di parentela; la partecipazione al negozio del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore; l’obbligo, per gli assegnatari, di liquidare, anche in natura, salvo rinuncia, ai non assegnatari la quota secondo le previsioni di cui all’art. 536 e seguenti c.c.» (Cass. 4376/2026)

Poiché obiettivo primario è assicurare l’intangibilità del patto, la legge impone la partecipazione al negozio del coniuge e di tutti i legittimari attuali, con la previsione di compensazioni in denaro o in natura, salvo rinuncia, del valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti c.c., con imputazione alla quota di legittima per i partecipanti non assegnatari dell’azienda; l’assetto viene reso stabile dalla prescrizione secondo cui quanto ricevuto non è soggetto a collazione o a riduzione. La rilevanza e complessità dell’operazione, la componente di liberalità, e lo scopo perseguito di disporre di una rilevante parte del patrimonio dell’imprenditore quando costui è ancora in vita, hanno indotto il legislatore a imporre la forma solenne dell’atto pubblico, a pena di nullità.

La natura unitaria dell’operazione

«Il patto di famiglia si colloca nell’ambito dei patti successori non tanto perché con esso vengono trasferiti per spirito di liberalità determinati beni dell’imprenditore prima dell’apertura della successione, ma perché, unitamente a tale attribuzione, la legge prevede la soddisfazione dei legittimari non assegnatari mediante la liquidazione di un conguaglio da parte del beneficiario dell’attribuzione, anticipando gli effetti dell’apertura della successione e della divisione ereditaria limitatamente ai beni oggetto di trasferimento, tenendo conto delle quote di legittima e rafforzando la definitività delle attribuzioni con l’esclusione dalla collazione e dalla riduzione. Elemento necessario è la presenza del conguaglio in favore degli altri legittimari, esigibile da subito, non al momento dell’apertura della successione; l’operazione è giuridicamente unitaria per il necessario collegamento tra l’attribuzione di carattere donativo della partecipazione societaria in capo al beneficiario e la limitazione di tale beneficio tramite la liquidazione della quota di riserva (Cass. 29506/2020; Cass. 19561/2022; in senso solo parzialmente difforme Cass. 3283/2018).» (Cass. 12268/2025)

Errori frequenti

  • Qualificare il patto di famiglia come patto successorio vietato ai sensi dell’art. 458 c.c. Si tratta invece di una deroga tipizzata ed espressamente ammessa dalla legge entro il perimetro degli artt. 768-bis e seguenti c.c.
  • Ritenere ammissibile il trasferimento a favore di coniuge o collaterali. L’operazione è strutturalmente unidirezionale, a favore di discendenti, quale che ne sia il grado.
  • Trascurare la necessaria partecipazione di tutti i legittimari attuali al momento della stipula. Tale partecipazione è presupposto indispensabile per la validità dell’operazione.

Cosa fare

Va verificato che l’operazione abbia ad oggetto il trasferimento, anche parziale, di un’azienda o di partecipazioni societarie a uno o più discendenti, presupposto oggettivo del patto di famiglia.

Va accertata la partecipazione al contratto del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Va predisposta la liquidazione, in denaro o in natura, dei legittimari non assegnatari, secondo il valore delle quote di legittima, salvo loro espressa rinuncia.

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