Concorso di persone nella sanzione tributaria: inammissibilità del ricorso dell’Agenzia per motivi non conformi alla ratio decidendi (Cass. civ. Sez. 5 n. 4881 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che non censuri la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa interpretazione delle norme richiamate senza confrontarsi con l’effettivo fondamento della decisione. È altresì inammissibile, sotto il profilo della violazione di legge, il motivo che miri a una completa rivalutazione del materiale probatorio, operazione che inerisce alla valutazione del giudice di merito e che è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione. Il ricorso deve essere dichiarato complessivamente inammissibile qualora la sentenza impugnata sia basata su plurime rationes decidendi, ciascuna delle quali autonomamente idonea a sorreggerla, e nessuna di esse sia stata validamente censurata.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva due atti di irrogazione di sanzioni nei confronti di una società di consulenza e del suo amministratore e socio di maggioranza, ritenendoli responsabili in solido, ai sensi degli artt. 5 e 9 d.lgs. n. 472/1997, per aver concorso nell’infedele dichiarazione IRAP e IRES commessa da un’altra società, cui la consulenza era stata prestata.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello, escludendo la configurabilità della responsabilità concorsuale in capo a una persona giuridica e, comunque, ritenendo non sussistente la fattispecie di cui all’art. 5 citato, nonché rilevando che l’accertamento con adesione definito dalla società autrice della violazione precludeva la verifica della sussistenza della stessa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso dell’Agenzia, dichiarandoli tutti inammissibili. Quanto al primo motivo, che deduceva la violazione dell’art. 7 d.l. n. 269/2003 e degli artt. 5, 9 e 11 d.lgs. n. 472/1997, la Corte ha rilevato che la decisione della CTR non si fondava sulla inapplicabilità dell’istituto del concorso ai casi in cui l’illecito sia contestato a una persona giuridica, bensì su una premessa differente: l’esclusione che una società di consulenza, dotata di personalità giuridica, potesse rispondere a titolo di concorso nell’illecito tributario, in ossequio al principio personalistico proprio della disciplina delle sanzioni tributarie, nonché l’esclusione dell’attribuibilità della condotta al socio quale persona fisica, poiché la consulenza era stata svolta dalla società. Le deduzioni dell’Agenzia sono state pertanto ritenute inconferenti rispetto alla ratio decidendi, non cogliendo la specifica ragione della decisione.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili poiché attenevano a una seconda ratio decidendi della sentenza e, comunque, miravano a una completa rivalutazione del materiale probatorio. La Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di violazione di legge consiste in un problema interpretativo della norma, mentre l’erronea applicazione in ragione della carente ricostruzione della fattispecie concreta inerisce alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, citando Cass. 19/09/2024, n. 25182.

Il quarto motivo, concernente la violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 472/1997 con riferimento agli effetti dell’accertamento con adesione, è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto la statuizione sul punto costituiva un’ulteriore ratio decidendi non validamente censurata, avendo l’Agenzia dedotto la violazione in maniera generica senza confrontarsi con gli effetti dell’istituto definitorio.

La Corte ha concluso dichiarando il ricorso complessivamente inammissibile, condannando l’Agenzia alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, in conformità a Cass. n. 1778/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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