L’ATP è utilizzabile nel giudizio di merito anche contro la parte rimasta estranea alla fase sommaria (Cass. civ. Sez. 3 n. 5430 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita nel successivo giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio legittimamente sottoposto al contraddittorio ed è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice, anche nei confronti della parte che non abbia partecipato al procedimento ante causam. L’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta di quelle idonee a formare il convincimento sono riservati al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se sorrette da una motivazione plausibile e logicamente coerente.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un ricorso per denuncia di danno temuto proposto nell’anno 2011 relativamente a due porzioni di un immobile, originariamente di proprietà comune di due germani e successivamente trasferito a una società. In sede di procedimento sommario, senza la chiamata in lite dell’odierno ricorrente, era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio che aveva ipotizzato la realizzazione di una scaletta ad opera di quest’ultimo e il nesso causale tra tale opera e i danni al portico dell’immobile.

Instaurato il giudizio risarcitorio di pieno merito da uno dei proprietari nei confronti della società, quest’ultima aveva chiamato in causa l’odierno ricorrente, il quale aveva eccepito l’inopponibilità delle risultanze peritali della fase sommaria. Il Tribunale, disposta una nuova consulenza, aveva accertato la responsabilità del ricorrente, condanna confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva ritenuto le risultanze peritali del giudizio sommario utilizzabili come prove atipiche.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, incentrati sull’utilizzo della consulenza tecnica acquisita nella fase sommaria in assenza di contraddittorio con la parte non evocata. La circostanza che il ricorrente non avesse partecipato al procedimento ante causam, ha osservato la Corte, non ne determina l’inutilizzabilità.

Il principio affermato è che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita nel successivo giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio legittimamente sottoposto al contraddittorio ed è liberamente apprezzabile nei confronti di tutte le parti. Tale assunto è coerente con il sistema, poiché nel giudizio di merito la parte estranea alla fase sommaria può svolgere ogni difesa sul punto senza che possa esserle opposta alcuna tardività.

Quanto alla valutazione delle risultanze probatorie, la Corte ha precisato che il giudice di merito non aveva fondato le proprie conclusioni sulle dichiarazioni rese nell’interpello, ma sul complessivo compendio istruttorio, valorizzando in chiave presuntiva gli atti di divisione e di trasferimento e la missiva di contestazione dei lavori. La rivalutazione del materiale probatorio e dello stato dei luoghi è stata ritenuta un mero tentativo di rilettura istruttoria, estranea al giudizio di legittimità.

Richiamando i propri precedenti, la Corte ha ribadito che sono riservate al giudice di merito l’interpretazione e la valutazione delle prove, la cui scelta è insindacabile in sede di legittimità se il giudizio è plausibile e logicamente motivato. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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