Cessazione della materia del contendere in Cassazione: caducazione della sentenza di merito e inapplicabilità del contributo unificato (Cass. civ. Sez. 5 n. 6071 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, dichiarata con sentenza, che consegue al venir meno dell’interesse delle parti alla definizione del giudizio, quando non sia possibile una rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale. Tale pronuncia determina la caducazione di tutte le decisioni emanate nei precedenti gradi di giudizio non passate in giudicato ed è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. L’accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti legittima la declaratoria, in Cassazione, di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di estinzione del giudizio, poiché la misura del pagamento del doppio contributo unificato è di stretta interpretazione e opera solo nelle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Il Fatto

La società Cos. Edil s.r.l. proponeva ricorso per la cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata nel 2018, che aveva definito il giudizio di merito concernente una controversia tributaria con il Comune di Salerno. Il Comune resisteva con controricorso.

Nelle more del giudizio di legittimità, la società presentava istanza, depositata nel 2025, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, in ragione di un accordo stragiudiziale sottoscritto tra le parti nel medesimo anno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto la richiesta, rilevando che l’accordo stragiudiziale versato in atti rende venuto meno l’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio. La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, qualificandola come fattispecie di estinzione del processo, distinta dalla rinuncia agli atti e dalla rinuncia alla pretesa sostanziale.

La pronuncia comporta due effetti essenziali: da un lato, la caducazione di tutte le statuizioni emanate nei gradi di merito non ancora coperte da giudicato; dall’altro, la sua inidoneità a formare un giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria controversa, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. La Corte ha richiamato il principio già affermato da Cass. Sez. 6, n. 4167 del 2020.

Quanto alle spese, l’accordo raggiunto tra le parti ha giustificato la loro compensazione integrale per l’intero giudizio, conformemente alla richiesta congiunta.

La Corte ha infine escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che impone al ricorrente il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di declaratoria di estinzione del giudizio. Trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria, tale disposizione è di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione estensiva o analogica, operando solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, come già chiarito dai precedenti richiamati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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