Lo scarso rendimento richiede la prova del notevole inadempimento con parametri comparativi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6070 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il licenziamento per scarso rendimento costituisce un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, quale specie della risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 cod. civ. e segg. Il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non è di per sé inadempimento: esso può configurarsi solo ove siano individuabili parametri oggettivi per accertare se la prestazione sia stata eseguita con la diligenza e professionalità medie proprie delle mansioni affidate, e lo scostamento da tali parametri risulti grave e imputabile al lavoratore. Il giudizio sulla sproporzione attiene al divario tra la media delle prestazioni rese nell’ambito lavorativo e quella considerata ai fini del giudizio di insufficienza, rimanendo estranea ogni valutazione sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto. Nel rito c.d. Fornero, la valutazione sulla sussistenza del fatto materiale contestato non coincide con il giudizio sulla proporzionalità del licenziamento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, riformando la decisione di primo grado, aveva annullato il licenziamento intimato a un lavoratore da una società del settore gomma-plastica, disponendone la reintegrazione e condannando la società al pagamento dell’indennità risarcitoria nel limite di dodici mensilità, dedotto l’aliunde perceptum. Il giudice di seconde cure aveva inoltre dichiarato illegittime le sanzioni conservative inflitte al dipendente, ordinando la restituzione delle somme trattenute.
La Corte territoriale aveva fondato la propria decisione sulla ritenuta carenza di parametri comparativi necessari per valutare il non soddisfacente risultato nella realizzazione dei progetti affidati al lavoratore, sia con riferimento al licenziamento che alle sanzioni conservative. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva il lavoratore con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo di ricorso la società deduceva la violazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente valutato la proporzione del licenziamento, estranea al giudizio sull’insussistenza del fatto materiale contestato. La Corte ritiene il motivo eccentrico rispetto alle statuizioni impugnate: il giudice d’appello aveva correttamente enunciato i principi che fondano il licenziamento per scarso rendimento e aveva accertato l’insussistenza dell’inadempimento per carenza di adeguato raffronto probatorio sui criteri idonei a sostenere l’inesatta esecuzione della prestazione.
La S.C. richiama il principio secondo cui il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento; tale configurazione è possibile solo ove siano individuabili parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie proprie delle mansioni affidate, sulla scorta di una valutazione complessiva dell’attività resa per un apprezzabile periodo di tempo (Cass. n. 14310/2015), nonché il principio per cui il licenziamento è legittimo qualora sia provata una evidente violazione della diligent collaborazione dovuta, in conseguenza dell’enorme sproporzione tra obiettivi fissati e attività realizzata, tenuto conto della media dei risultati tra dipendenti (Cass. n. 18678/2014).
Con il secondo motivo la società deduceva la violazione del combinato disposto degli artt. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, 1218, 1453, 2104 c.c. e artt. 51 e 52 del C.C.N.L. di categoria, nonché il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame del comportamento complessivo del lavoratore. La censura è ritenuta inammissibile per la pluralità di questioni prospettate in modo promiscuo, in violazione del requisito di chiarezza di cui all’art. 366 c.p.c. (Cass. n. 28541/2024). La doglianza sull’omesso esame si riferiva, infatti, al complessivo comportamento del lavoratore, mentre il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. deve essere riferito ad un fatto storico preciso e circostanziato, non assimilabile a questioni o argomentazioni (Cass. n. 2268/2022).
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre accessori. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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