Responsabilità dell’avvocato: nessun danno risarcibile se il credito è ancora azionabile in sede concorsuale (Cass. civ. Sez. 3 n. 7330 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, l’accertamento del nesso di causalità tra l’omessa attività difensionale e il danno risarcibile è governato dalla regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, dovendosi valutare, mediante giudizio prognostico, quale esito avrebbe avuto l’attività professionale se correttamente svolta. Non è risarcibile, per difetto del nesso causale, il pregiudizio lamentato dal cliente quando, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, il credito possa essere ancora utilmente fatto valere mediante domanda di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 93 legge fallimentare, atteso che la riassunzione del giudizio nei confronti del curatore sarebbe comunque sfociata in una pronuncia di improcedibilità. L’accertamento del danno e del relativo nesso causale integra una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua.

Il Fatto

Un lavoratore conveniva in giudizio l’avvocato che lo aveva assistito in una controversia di lavoro, assumendo che la negligenza professionale del legale aveva determinato l’estinzione del giudizio, con conseguente pregiudizio delle proprie ragioni creditorie anche rispetto all’accesso al Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto. Il Tribunale, accertata la responsabilità della professionista, rigettava la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. La Corte d’appello, modificando la motivazione, confermava il rigetto, rilevando che, dopo la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, il credito poteva ancora essere fatto valere in sede concorsuale mediante domanda di ammissione al passivo, sicché l’estinzione del giudizio non aveva cagionato alcun danno risarcibile.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale il cliente deduceva la nullità della sentenza per ultrapetizione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe riesaminato il capo relativo all’accertamento della responsabilità professionale, sul quale si era formato il giudicato interno. La Corte ha chiarito che il giudice di appello non ha affatto rimesso in discussione la responsabilità dell’avvocato, avendo confermato il rigetto della domanda condannatoria sulla base di una diversa ratio decidendi, applicando la regola della preponderanza dell’evidenza all’accertamento del nesso causale.

Quanto al secondo e al terzo motivo, concernenti la violazione delle norme in tema di responsabilità professionale, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità sotto un duplice profilo. Da un lato, la censura è stata ritenuta una mera rivalutazione del merito, volta a contestare l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello, che avevano escluso che la condotta della professionista avesse cagionato un danno, non potendo tale valutazione tradursi in una critica alla erronea ricognizione della fattispecie concreta, estranea al sindacato di legittimità. Dall’altro lato, la Corte ha escluso il vizio di omesso esame, posto che la Corte territoriale aveva puntualmente considerato che la riassunzione del giudizio nei confronti del curatore fallimentare avrebbe comunque portato a una pronuncia di improcedibilità della domanda, mentre il credito poteva ancora essere azionato mediante la domanda di ammissione al passivo.

La Corte ha quindi ribadito che, in materia di responsabilità del professionista, la prova del danno richiede un giudizio prognostico sull’esito dell’attività omessa, secondo il criterio del “più probabile che non”. Tale giudizio, nella specie, ha condotto i giudici di merito a escludere la sussistenza di un pregiudizio risarcibile, attesa la perdurante possibilità per il cliente di tutelare il proprio credito in sede concorsuale, come desumibile dal richiamo alla disciplina di cui agli artt. 52, 93 e 101 legge fallimentare.

Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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