Inammissibile il ricorso per cassazione per mancata specificità dei motivi e per il nuovo regime del vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7323 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deduzione di un vizio di error in procedendo autorizza il giudice di legittimità al diretto esame degli atti del giudizio di merito, ma presuppone l’ammissibilità del motivo di censura secondo il principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c. È pertanto inammissibile il motivo che, pur denunciando l’erronea declaratoria di ammissibilità dell’appello, non trascriva né sintetizzi i passaggi dell’atto di impugnazione affetti dalle carenze denunciate. Per le sentenze depositate successivamente all’entrata in vigore dell’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83/2012, come convertito, non è più deducibile il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., neppure nei termini dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, restando la censura limitata all’omesso esame di un fatto decisivo.
Il Fatto
La lavoratrice conveniva in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle correlate differenze retributive. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, rigettava l’originario ricorso.
Avverso la sentenza di secondo grado, depositata il 30 maggio 2022, la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre il Ministero si costituiva ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato separatamente i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili.
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per l’erronea declaratoria di ammissibilità dell’appello dell’Amministrazione. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.: la ricorrente, pur denunciando un error in procedendo che avrebbe consentito il diretto esame degli atti, si era limitata a riportare un brano della sentenza impugnata e le norme di riferimento, omettendo di trascrivere o sintetizzare i passaggi dell’atto di appello affetti dalle carenze denunciate, così impedendo al Collegio di verificarne la fondatezza.
Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 416, terzo comma, e 437, secondo comma, c.p.c., è stato parimenti dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello aveva infatti esplicitamente precisato di aver utilizzato il materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado — documenti prodotti dalla ricorrente e dichiarazioni testimoniali — e non documenti tardivamente introdotti dall’Amministrazione in appello, come invece assumeva la ricorrente.
Il terzo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile in ragione del nuovo regime del vizio di motivazione: essendo la sentenza impugnata depositata il 30 maggio 2022, successivamente all’entrata in vigore dell’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83/2012, non era più consentito dedurre l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La censura, inoltre, sollecitava nella sostanza una rivalutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente applicazione della disciplina sul contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, mentre nulla è stato disposto sulle spese, essendosi l’Amministrazione costituita senza depositare controricorso.
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Nota della Redazione
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