Art. 775 c.c. Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere
La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.
Funzione della norma
L’art. 775 c.c. rappresenta il presidio codicistico a tutela della spontaneità del consenso negli atti di liberalità: interviene a colmare le ipotesi di incapacità naturale, offrendo tutela al donante che, pur legalmente capace di agire, risulti in concreto privo di quell’animus donandi libero e consapevole che costituisce l’essenza stessa della liberalità. La ratio della norma è apprestare una protezione rafforzata al patrimonio del disponente di fronte ad atti depauperativi compiuti in assenza di un reale e lucido intento liberale.
La norma si pone in un rapporto di chiara specialità rispetto alla disciplina generale dei contratti stipulati dall’incapace naturale, dettata dall’art. 428 c.c.
La soglia dell’incapacità naturale rilevante
La soglia invalidante coincide con una perturbazione psichica che ostacoli l’autodeterminazione del soggetto, pur senza tradursi in una patologia psichiatrica conclamata (Cass. 19874/2024). La giurisprudenza riconosce che il giudizio sull’incapacità naturale non deve essere atomistico, ma può legittimamente attingere a elementi temporali diversi purché idonei a illustrare la condizione al momento del rogito (Cass. 8050/2025).
Il valore della dichiarazione del notaio e il ruolo dei testimoni
Poiché il pubblico ufficiale non dispone di competenze medico-psichiatriche, la sua dichiarazione costituisce un mero giudizio valutativo e soggettivo, che non vincola il giudice e può essere ampiamente superato con ogni mezzo di prova, senza necessità di ricorrere al gravoso strumento della querela di falso (Cass. 19874/2024). Il ruolo del notaio e dei testimoni resta comunque rilevante in giudizio a livello indiziario, potendo questi ultimi riferire sulla coerenza e normalità del comportamento del disponente durante la lettura dell’atto (Cass. 8050/2025).
Effetti dell’annullamento e tutela dei terzi
L’accoglimento della domanda di annullamento travolge retroattivamente gli effetti della donazione tra le parti, imponendo al donatario specifici obblighi restitutori, del bene in natura o del suo controvalore. Qualora il donatario abbia nel frattempo alienato il bene, soccorre la disciplina dell’art. 1445 c.c. a tutela dei terzi: l’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
Confronto con l’incapacità testamentaria
L’accertamento dell’incapacità naturale nella donazione presenta forti analogie probatorie e sostanziali con l’impugnazione del testamento ex art. 591 c.c.: in entrambe le fattispecie, la giurisprudenza richiede il medesimo livello di capacità e comprensione, esigendo la prova rigorosa di una privazione assoluta, o comunque gravemente invalidante, della coscienza dei propri atti (Cass. 20895/2023). Nonostante le differenze strutturali, negozio inter vivos bilaterale da un lato, atto mortis causa unilaterale dall’altro, il regime probatorio, basato sulla libertà del giudice di valutare indizi temporali, coerenza logica delle disposizioni e CTU, è ampiamente trasversale e interscambiabile tra i due istituti.
Errori frequenti
- Ritenere che la mancata interdizione del donante escluda la possibilità di annullamento per incapacità naturale. La norma opera proprio in favore del donante non interdetto ma provato incapace di intendere o di volere al momento dell’atto.
- Attribuire valore vincolante alla dichiarazione del notaio sulla lucidità del disponente. Tale dichiarazione costituisce un giudizio valutativo soggettivo, superabile con ogni mezzo di prova senza necessità di querela di falso.
- Richiedere, per l’annullamento della donazione, una prova più rigorosa o meno rigorosa di quella prevista per l’incapacità testamentaria. I due regimi probatori sono sostanzialmente equivalenti quanto al livello di capacità richiesto.
Cosa fare
Va ricostruita la condizione psichica del donante al momento specifico dell’atto, anche attingendo a elementi temporali diversi purché idonei a illustrare la condizione al momento del rogito.
Va valutata l’opportunità di contrastare le dichiarazioni del notaio sulla lucidità del disponente con ogni mezzo di prova, comprese testimonianze e consulenza tecnica, senza necessità di querela di falso.
Va verificato, in caso di alienazione del bene da parte del donatario prima dell’annullamento, se l’acquirente terzo abbia acquistato a titolo oneroso e in buona fede, condizione per l’applicabilità della tutela dell’art. 1445 c.c.