Detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova e requisiti (Cass. civ. Sez. 5 n. 8916 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il diritto alla detrazione sorge al ricorrere di due requisiti: l’esigibilità dell’imposta, che coincide con l’effettuazione dell’operazione, e il possesso di una fattura valida e regolarmente registrata. Non è richiesta la dimostrazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo, che costituirebbe un tertium genus non previsto dalla normativa, idoneo a ledere il principio di neutralità dell’imposta armonizzata. Quanto al riparto dell’onere probatorio, se l’Amministrazione contesta l’inesistenza oggettiva dell’operazione, deve provarla, anche per presunzioni, mentre grava sul contribuente la prova contraria dell’effettiva esistenza. Se invece contesta l’inesistenza soggettiva, l’Ufficio deve dimostrare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta; solo a fronte di tale prova, il contribuente è tenuto a dimostrare di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004, contestando alla società contribuente operazioni ritenute inesistenti, con conseguente recupero dell’IVA. La Commissione tributaria provinciale di Nuoro accoglieva il ricorso della società, ritenendo che il progetto del dissalatore, commissionato a un altro soggetto, fosse stato effettivamente realizzato e brevettato, e annullava l’avviso. La Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, con la sentenza n. 351/8/2020 confermava integralmente la decisione di primo grado, aderendo alla motivazione del giudice.

L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per Cassazione, deducendo la falsa applicazione di diverse norme, tra cui l’art. 2729 cod. civ. in tema di presunzioni, l’art. 1 del d.lgs. n. 74/2000, l’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 e l’art. 2697 cod. civ., lamentando che il giudice d’appello non avesse distinto tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni, né correttamente ripartito l’onere della prova.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il secondo motivo, con assorbimento del primo, rilevando che la CTR si è limitata ad affermare che la prestazione era stata eseguita, senza considerare che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la materialità della prestazione sussiste, ma è contestata l’esecuzione da parte di un soggetto diverso da quello che ha emesso la fattura. Nella sentenza impugnata manca qualsiasi accertamento in ordine all’identità dell’esecutore della prestazione.

La Corte affronta poi il terzo motivo, relativo al diritto alla detrazione, richiamando i principi del diritto unionale (direttiva n. 2006/112/CE e giurisprudenza della CGUE). Il diritto alla detrazione è subordinato a un requisito sostanziale, ossia l’esigibilità dell’imposta, che matura al momento di effettuazione dell’operazione, e a un requisito formale, ossia il possesso di una fattura valida e registrata. La Corte chiarisce che, in assenza di contestazioni sull’artificiosità dell’operazione, non è prevista la dimostrazione del pagamento della fattura, che costituirebbe un terzo requisito non contemplato dalla normativa e idoneo a incidere sulla neutralità dell’imposta. L’onere di provare la compresenza dei due requisiti ricade sul soggetto passivo che intende avvalersi del diritto.

Il quarto motivo è altresì fondato. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 28628 del 2021), distingue il riparto dell’onere probatorio a seconda della tipologia di inesistenza contestata. Per le operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve dimostrare l’inesistenza, mentre il contribuente deve provare l’effettiva esistenza. Per le operazioni soggettivamente inesistenti, invece, l’Ufficio ha l’onere di provare anche la conoscenza o conoscibilità da parte del destinatario dell’inserimento in una frode, mentre il contribuente può dare prova contraria della diligenza massima esigibile (cfr. Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018 e Sez. 5, n. 27555 del 30/10/2018).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non distingue tra operazioni contestate come oggettivamente o soggettivamente inesistenti e non applica il corretto criterio di riparto dell’onere probatorio, omettendo ogni accertamento sull’elemento soggettivo della conoscenza della frode. La Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *