Prova presuntiva e onere della prova nell’accertamento tributario (Cass. civ. Sez. V n. 6546 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento tributario, tanto ai fini delle imposte dirette quanto dell’IVA, può fondarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, senza che l’Ufficio debba fornire prove certe. Il giudice tributario di merito è tenuto a valutare analiticamente e poi complessivamente gli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione, esplicitando in motivazione l’esito di tale giudizio, censurabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica. Solo dopo aver riconosciuto agli indizi i caratteri di gravità, precisione e concordanza il giudice deve esaminare la prova contraria, della quale è onerato il contribuente ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma, cod. civ. È nulla, per extrapetizione, la sentenza che decida su questioni non sottoposte alla sua valutazione.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2011, con il quale l’Amministrazione finanziaria recuperava maggiori imposte su due operazioni immobiliari. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello del contribuente, escludendo la fondatezza della pretesa impositiva in relazione a entrambe le cessioni.

Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo rispettivamente la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., e l’omesso esame di un fatto decisivo. Il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe il tema della prova presuntiva nel processo tributario. La Corte ribadisce che l’accertamento può basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti, e che il giudice di merito deve scandire il proprio giudizio in due momenti: una valutazione analitica degli elementi, per scartare quelli privi di rilevanza, e una successiva valutazione complessiva, per verificare se la loro combinazione fornisca una valida prova presuntiva. Solo in esito a tale percorso il contribuente è onerato della prova contraria. Vengono richiamate Cass. n. 10615 del 2024, Cass. n. 14237 del 2017, Cass. n. 9784 del 2010, Cass. n. 3703 del 2012, Cass. n. 9059 del 2018, Cass. n. 18822 del 2018 e Cass. n. 27410 del 2019.

La sentenza impugnata non si è conformata a questi principi. Riguardo alla prima cessione, la Commissione regionale ha omesso di considerare la portata indiziaria dell’effettivo importo derivante dal preliminare e dalla scrittura integrativa, e ha dato prevalenza al prezzo indicato nell’atto definitivo fondandosi su mere affermazioni, non supportate da elementi indiziari sulla reale volontà delle parti, così invertendo di fatto l’onere probatorio a carico del contribuente. Il motivo è pertanto fondato.

Il secondo motivo attiene alla nullità della sentenza per extrapetizione. In relazione alla seconda cessione, il giudice di appello ha motivato unicamente sulla regolarità del trattamento IVA, mentre l’accertamento riguardava l’omessa dichiarazione di ricavi ai fini delle imposte dirette. La Corte rileva che oggetto del giudizio erano esclusivamente i ricavi non dichiarati nel 2011, non essendo in contestazione in quella sede l’IVA, recuperata con riferimento all’anno 2010. La Commissione ha dunque deciso su questioni non sottoposte alla sua valutazione, con motivazione obiettivamente illogica e avulsa dal thema decidendum, il che ne implica la nullità in parte qua. Il terzo motivo resta assorbito.

In conclusione, la Corte accoglie il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.

Nota della Redazione

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