Interessi da sospensione giudiziale: l’accertamento della duplicazione esige il calcolo concreto degli importi (Cass. civ. Sez. 5 n. 9299 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 d.P.R. n. 602/1973 e gli interessi di mora ex art. 30 del medesimo d.P.R. costituiscono fattispecie diverse, che si applicano a momenti diversi e non si cumulano. In caso di avviso di accertamento impoesattivo, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. f), d.l. n. 78/2010, gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla notifica dell’atto, senza sovrapposizione con gli interessi compensativi calcolati fino a tale data. Il giudice del merito, chiamato a pronunciarsi sulla dedotta duplicazione della richiesta di interessi per il periodo di sospensione giudiziale dell’esecuzione, è tenuto a compiere un reale accertamento in fatto sugli importi e sul loro calcolo, non potendo fondare il proprio convincimento su generici elementi presuntivi offerti dal contribuente né su un insussistente onere di produzione documentale a carico dell’Amministrazione finanziaria.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per il recupero di interessi relativi al periodo di sospensione giudiziale dell’esecuzione di un avviso di accertamento, deducendo la non debenza degli interessi e comunque la duplicazione della richiesta, asseritamente già soddisfatta a seguito del pagamento dell’importo portato da una precedente intimazione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello erariale, ritenendo fondata la tesi della duplicazione sulla base delle allegazioni della società e rilevando che l’Ufficio non aveva prodotto documenti idonei a dimostrare il contrario. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del motivo, escludendo che lo stesso involgesse una ricostruzione fattuale della vicenda e ritenendolo invece volto a censurare la corretta applicazione della normativa in materia di interessi.
Quanto all’eccezione di giudicato interno sollevata dalla società, la Corte l’ha reputata non fondata: la CTR, pur avendo dato atto dell’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 39 d.P.R. n. 602/1973, non aveva inteso far discendere da tale premessa la non debenza assoluta degli interessi, bensì l’applicabilità della diversa disposizione dell’art. 20 del medesimo decreto, per poi procedere all’esame in fatto dell’esistenza della duplicazione.
Nel merito, la Corte ha chiarito che i criteri di calcolo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora sono previsti direttamente dalla legge: l’art. 20 prevede la misura del 4 per cento per i ruoli resi esecutivi dal 1° ottobre 2009, mentre l’art. 30 prevede l’applicazione del tasso determinato annualmente con decreto ministeriale. Inoltre, per gli atti impoesattivi, l’art. 29, comma 1, lett. f), d.l. n. 78/2010 stabilisce che gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla notifica dell’atto stesso.
La Corte ha quindi evidenziato che la CTR, senza dare conto di un reale accertamento in fatto sugli importi e sul loro calcolo, aveva attribuito rilevanza a un insussistente onere di produzione documentale a carico dell’Agenzia (peraltro avendo l’Ufficio già prodotto l’estratto di ruolo e l’intimazione) e a generici elementi presuntivi offerti dalla società. La Corte ha altresì rilevato la non chiarezza del riferimento esclusivo all’art. 20 citato, apparendo pacifico che si discutesse dell’importo degli interessi di mora.
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui ha demandato anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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