Fibra ottica, illegittime fideiussione e pareri comunali ulteriori (TAR Lazio n. 344 del 09.01.2026)
Le amministrazioni locali non possono imporre agli operatori di telecomunicazioni oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore: la polizza fideiussoria per il ripristino del suolo pubblico e i pareri endoprocedimentali non contemplati sono illegittimi.