Micro-trincea e potestà conformativa dell’ente stradale: illegittime prescrizioni tecniche incompatibili e penale priva di base legale (TAR Marche n. 1017 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina speciale in materia di posa di infrastrutture a banda ultra larga, pur non privando l’ente proprietario della strada della potestà di conformare le modalità esecutive dell’intervento, impone che ogni prescrizione tecnica sia verificata in concreto, dovendosi escludere imposizioni che risultino sproporzionate o tecnicamente incompatibili con la metodologia della micro-trincea. La previsione di oneri patrimoniali, quali penali per ritardi, in assenza di una fonte normativa o regolamentare che ne legittimi l’imposizione, integra una prestazione patrimoniale imposta in violazione dell’art. 23 Cost., nonché del divieto desumibile dall’art. 54 d.lgs. n. 259/2003.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore impegnato nella realizzazione della rete in fibra ottica nelle c.d. “aree bianche”, richiedeva alla Provincia di Ancona il nulla osta per interventi di attraversamento sotterraneo sulla S.P. n. 4/0 del Vallone, nel Comune di Polverigi, indicando quale metodologia prescelta quella della micro-trincea. L’amministrazione, nel rilasciare i titoli, imponeva prescrizioni che prevedevano scavi di larghezza di cm 40, profondità non inferiore a 1 metro, specifiche modalità di ripristino con binder e tappeto di usura per 5 ml a cavallo dello scavo, nonché una penale giornaliera di euro 50 per ritardi in caso di modifiche o spostamenti degli impianti. La società, ritenendo le prescrizioni incompatibili con la tecnica di scavo assentita e la penale priva di fondamento, proponeva ricorso dopo l’infruttuosa richiesta di annullamento in autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione della ricorrente circa l’integrazione postuma della motivazione, ritenendo legittimamente utilizzabile la relazione depositata dalla Provincia in adempimento dell’ordinanza istruttoria ex art. 46 c.p.a., trattandosi di elemento probatorio acquisito nel rispetto del contraddittorio e non di un divietato completamento delle ragioni del provvedimento.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando come l’art. 40 d.l. n. 77/2021 e l’art. 5 d.lgs. n. 33/2016 valorizzino la micro-trincea quale tecnica standard per la posa di reti a banda ultra larga. Ha quindi chiarito che l’ente proprietario della strada conserva un potere conformativo, potendo concordare accorgimenti su posizionamento e modalità di lavorazione, ma che tale potere trova un limite nel divieto di imposizioni incompatibili con la tecnica autorizzata e di oneri patrimoniali non previsti dalla legge di settore. La verifica di legittimità delle singole prescrizioni va condotta caso per caso, senza generalizzazioni astratte.
Applicando tali principi, il TAR ha ritenuto le prescrizioni impugnate sproporzionate: le giustificazioni della Provincia, fondate su generiche esigenze di sicurezza e su presunti ammaloramenti del manto stradale, non risultavano supportate da alcuna perizia tecnica specifica. La normativa speciale, qualificando la micro-trincea come tecnica standard e rimettendo all’operatore l’onere di un’esecuzione a regola d’arte, ha superato dette criticità astratte. L’imposizione di ripristini per 5 ml a cavallo dello scavo, senza dimostrazione di una concreta e inevitabile pericolosità della tecnica nel contesto specifico, è stata ritenuta idonea a vanificare i benefici di celerità ed economicità perseguiti dal legislatore.
Quanto alla penale giornaliera, il Collegio ne ha rilevato l’illegittimità per assenza di qualsivoglia fondamento normativo o regolamentare, configurando la stessa come prestazione patrimoniale imposta in violazione del principio di legalità di cui all’art. 23 Cost. e del divieto di oneri non espressamente previsti dalla legge di settore di cui all’art. 54 d.lgs. n. 259/2003, risultando altresì l’importo determinato in modo arbitrario, in difetto di criteri tariffari predeterminati e conoscibili.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento dei provvedimenti nella parte in cui recavano le prescrizioni tecniche contestate e la penale, e compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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