Illegittimo il canone unico patrimoniale sproporzionato per gli operatori TLC (TAR Emilia-Romagna n. 1161 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), come interpretato dall’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2016, vieta ai Comuni di imporre agli operatori di reti di comunicazione elettronica oneri o canoni diversi o superiori a quelli espressamente previsti, ovvero la TOSAP o la COSAP calcolata secondo i criteri di cui all’art. 63, comma 2, lettere e) ed f), del D.Lgs. n. 446/1997. Tale disciplina costituisce principio fondamentale dell’ordinamento delle telecomunicazioni, volto a garantire un trattamento uniforme e non discriminatorio. Ne consegue che è illegittima la delibera con cui un Comune, nel fissare il canone per l’occupazione del suolo pubblico, applica agli impianti di telefonia mobile un coefficiente moltiplicatore che determina un incremento abnorme del canone, fino a quindici volte superiore a quello previsto per altre occupazioni, senza riconoscere le «speciali agevolazioni» per le occupazioni di particolare interesse pubblico. La disciplina di cui all’art. 1, comma 831-bis, della L. n. 160/2019, che ha introdotto un canone fisso di 800 euro per impianto, ha portata innovativa e non retroattiva, non applicandosi ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, impugnava il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, approvato da un Comune, unitamente alla delibera di giunta che ne fissava le tariffe. La società, titolare di tre impianti di telefonia sul territorio comunale, lamentava che il nuovo canone, determinato moltiplicando la tariffa base per coefficienti fino a 15 per la prima categoria, comportava un incremento sproporzionato rispetto al passato e rispetto ad altre tipologie di occupazione. La ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione dell’art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il contrasto con il diritto comunitario e la illegittimità costituzionale della normativa statale di riferimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama i propri precedenti, secondo cui l’art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 259/2003, nel testo risultante dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2016, limita gli oneri imponibili agli operatori TLC alla TOSAP o COSAP, calcolata secondo i criteri dell’art. 63, comma 2, lettere e) ed f), del D.Lgs. n. 446/1997, che impongono la previsione di speciali agevolazioni. La norma statale è espressione di un principio fondamentale dell’ordinamento delle telecomunicazioni, volto a garantire un trattamento uniforme e non discriminatorio tra operatori.
Il Collegio precisa che la novella di cui all’art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021, che ha introdotto il canone fisso di 800 euro, ha portata innovativa e non retroattiva, non potendosi applicare alle fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore. Nel caso di specie, la disciplina comunale, applicando coefficienti moltiplicatori fino a 15, produceva un aumento del canone ritenuto abnorme e tale da non contemplare le dovute speciali agevolazioni. Il Tribunale stigmatizza il passaggio da 2.120 euro per un’occupazione aspecifica a 39.750 euro per un operatore TLC, qualificando l’incremento come sproporzionato e in contrasto con l’art. 93 CCE.
Vengono dichiarate inammissibili per difetto di interesse le censure relative alle occupazioni multiple (co-siting e co-sharing) e quelle concernenti l’estensione dell’obbligo ai soggetti che occupano il suolo in via mediata, non avendo la ricorrente dimostrato di trovarsi in tali situazioni. Il Tribunale soprassiede altresì dall’esame del motivo relativo alla mancata partecipazione al procedimento.
L’accoglimento del primo motivo assorbe la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata. La Corte chiarisce che il canone unico patrimoniale è un nuovo istituto, il cui limite è l’invarianza del gettito complessivo, ma che non realizza alcuna commistione di entrate di diversa natura. La mancata riproduzione per le TLC di una norma ad hoc di agevolazione non configura un sistema discriminatorio, poiché i meccanismi di favore si evincono dal corpus normativo. Ne discende l’illegittimità, per invalidità derivata, della delibera di giunta che ha approvato le tariffe.
Nota della Redazione
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