Divieto di oneri e indennizzo per occupazione sine titulo (TAR Liguria n. 12 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) vieta alle pubbliche amministrazioni di imporre, per l’impianto di reti o l’esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli tassativamente consentiti. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016 chiarisce che gli operatori possono essere soggetti solo alle prestazioni e ai canoni espressamente previsti, restando escluso ogni altro onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato. Il divieto ha portata prevalente rispetto alle altre fonti normative e comprende anche l’indennizzo per occupazione sine titulo previsto dall’art. 8 del d.l. n. 400/1993. Tale indennizzo, unilateralmente imposto, rientra nel perimetro applicativo del divieto, con conseguente illegittimità della pretesa dell’Amministrazione demaniale.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, era titolare di una concessione demaniale marittima per il mantenimento di fibre ottiche interrate, scaduta il 31 dicembre 2023. L’Autorità di Sistema Portuale non ha rinnovato il titolo e ha emesso una determina con cui imponeva alla società un indennizzo per occupazione abusiva dell’area demaniale, relativo all’anno 2024, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 400/1993.
La società ha impugnato il provvedimento, deducendo: in via principale, la violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 259/2003 che vieterebbe l’imposizione di oneri economici per il passaggio di reti di comunicazione; in via subordinata, la quantificazione dell’indennizzo in misura sproporzionata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, rilevando come il secondo motivo, inerente alla quantificazione dell’indennizzo, esuli dalla propria giurisdizione. Il Collegio ha ricostruito la portata del divieto posto dall’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, che preclude alle pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli tassativamente consentiti: il contributo alle spese per il parere ambientale e il canone patrimoniale di cui all’art. 1, comma 816, della legge n. 160/2019. Ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo è escluso.
La Corte ha richiamato la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, come modificata, che conferma la possibilità di assoggettare gli operatori solo alle prestazioni e ai canoni espressamente previsti. Tale esegesi è stata ritenuta conforme alla ratio di incentivare la diffusione delle infrastrutture tecnologiche.
Il Tribunale ha quindi chiarito che l’amplissima latitudine dell’espressione normativa comprende non solo i canoni concessori e i contributi diversi dal canone unico patrimoniale ma anche l’indennizzo per occupazione sine titulo ex art. 8 del d.l. n. 400/1993. La legislazione speciale in materia di telecomunicazioni ha portata prevalente, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata in motivazione. L’indennizzo è un onere di natura unilaterale che rientra nel perimetro applicativo del divieto.
Alla luce di tali coordinate interpretative, l’Autorità Portuale non può pretendere alcun indennizzo dalla società per aver mantenuto i cavidotti interrati, pur in assenza di rinnovo della concessione. Il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha precisato che resta comunque necessaria una concessione legittimante l’occupazione dell’area, sia pure gratuita, evidenziando la condotta non collaborativa della società che non aveva riscontrato le richieste di formalizzazione di un nuovo titolo. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite, con rimborso del contributo unificato a carico dell’Amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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