Prescrizioni comunali su scavi in microtrincea: illegittime se sproporzionate (TAR Lombardia n. 3326 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 259/2003 ricomprende anche il profilo concessorio del suolo pubblico, sicché l’ente proprietario o gestore della strada conserva una potestà conformativa che gli consente di apporre prescrizioni tecniche funzionali alla sicurezza e alla tutela del manto stradale. La preferenza normativa per la tecnica della microtrincea non ne determina l’inderogabilità assoluta: la legittimità delle singole prescrizioni va verificata in concreto, con riguardo alla loro proporzionalità, ragionevolezza e compatibilità con la disciplina primaria. Sono invece illegittime le imposizioni patrimoniali ulteriori non previste dalla legge di settore. Le prescrizioni che impongono modalità di riempimento e ripristino tecnicamente incompatibili con le dimensioni dello scavo, ovvero divieti temporali generalizzati e non supportati da alcuna istruttoria, risultano viziate per eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e sproporzione.
Il Fatto
Una società concessionaria per la progettazione e gestione di una rete a Banda Ultra Larga nelle “Aree bianche” presentava al Comune istanza ex art. 49 del D.Lgs. n. 259/2003 per l’autorizzazione a eseguire uno scavo in microtrincea per l’allaccio di un’utenza alla rete in fibra ottica. Il Comune rilasciava parere favorevole ma imponeva prescrizioni: il ripristino del manto stradale per l’intera larghezza della carreggiata, specifiche stratigrafie di riempimento incompatibili con le dimensioni della microtrincea e divieti temporali generalizzati di esecuzione dei lavori. La società, dopo un’istanza di autotutela rimasta senza riscontro, impugnava la nota lamentando la violazione dell’art. 40, comma 4, del D.L. n. 77/2021 e l’irragionevolezza delle condizioni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di integrazione postuma della motivazione, ritenendo legittimamente utilizzabile la relazione tecnica depositata dal Comune in adempimento dell’ordinanza istruttoria con cui il giudice aveva chiesto chiarimenti sulle ragioni delle prescrizioni.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo: l’autorizzazione ex art. 49 CCE ha struttura complessa, comprendendo sia il profilo autorizzatorio sia quello concessorio, sicché l’ente proprietario della strada non è privo di potestà conformativa. La normativa speciale che valorizza la microtrincea come tecnica standard, in particolare l’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2016 e l’art. 40, comma 4, del D.L. n. 77/2021, lascia ferma la possibilità per l’ente di concordare e conformare accorgimenti relativi al posizionamento e alle modalità di lavorazione per garantire la sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
Tale potere, tuttavia, incontra limiti precisi. La legittimità delle prescrizioni va verificata in concreto, non in astratto, valutando l’effettiva incidenza sulla tecnica di posa. Nel caso di specie, le prescrizioni non superano il vaglio: la stratigrafia imposta, di spessore complessivo pari a 78 cm, è incompatibile con la profondità massima della microtrincea e la spiegazione fornita dal Comune in corso di giudizio contrasta con la logica dello scavo e contestuale riempimento previsto dalla legge. Il ripristino dell’intera carreggiata per uno scavo di pochi centimetri, senza dimostrazione tecnica puntuale della pericolosità della tecnica nel contesto specifico, è misura sproporzionata. Anche i divieti temporali, fondati su generiche esigenze turistiche e viabilistiche, risultano eccessivi rispetto alla durata contenuta dell’intervento, in assenza di documentazione sui flussi di traffico o di alternative meno restrittive.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’atto impugnato limitatamente alle prescrizioni contestate e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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