Procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza qualificata del giudicato penale (TAR Toscana n. 1105 del 03.06.2026)
Il termine di 120 giorni per il procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza penale definitiva, non dalla lettura del dispositivo né dal deposito della sentenza non definitiva. Nella specie la sospensione dal servizio è legittima per la reiterazione delle condotte moleste.