Conoscenza qualificata della sentenza penale e decorrenza del termine disciplinare (C.G.A.R.S. n. 289 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato, a seguito di fatti emersi in un procedimento penale definito da sentenza, decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza irrevocabile da parte dell’amministrazione, da intendersi come acquisizione integrale e legalmente certa della stessa. Tale conoscenza si realizza con la comunicazione, in versione completa, della sentenza passata in giudicato, indipendentemente dalle finalità che hanno determinato la trasmissione. Irrilevante è la circostanza che la comunicazione sia avvenuta per scopi diversi da quelli disciplinari, ove sia comunque pervenuta all’organo competente a promuovere l’azione disciplinare. Il termine decorre dalla comunicazione integrale e non dalla mera cognizione di notizie prive di veste formale, né dalla successiva trasmissione della sentenza alla sede di servizio del dipendente.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno e la Questura competente hanno impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di un dipendente della Polizia di Stato avverso il provvedimento di destituzione dal ruolo. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva ritenuto fondata la doglianza sulla tardività dell’avvio dell’azione disciplinare, ravvisando il superamento del termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 737/1981.
L’amministrazione appellante contestava il dies a quo individuato dal giudice di primo grado, sostenendo che il termine dovesse decorrere soltanto dal 6 febbraio 2024, data in cui la sentenza era stata trasmessa al Reparto Mobile di servizio del dipendente. Entro quel termine, secondo la tesi erariale, l’azione disciplinare sarebbe stata tempestiva.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. affronta la questione della corretta individuazione del momento da cui decorre il termine per l’esercizio del potere disciplinare, alla luce dell’art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 737/1981. La norma fa riferimento alla “data di pubblicazione della sentenza”, espressione che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente interpretato come coincidente con quella della conoscenza qualificata della pronuncia penale.
Il Collegio richiama un orientamento consolidato secondo cui i termini decorrono dall’acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile di condanna o dalla notificazione della stessa a opera dell’interessato. Il riferimento alla “pubblicazione” coincide dunque con quello di conoscenza qualificata. Si citano, tra le altre, Cons. Stato, sez. II, 3 gennaio 2024, n. 128, Cons. Stato, sez. II, 28 giugno 2023, n. 6289 e Cons. Stato, sez. II, 1° agosto 2022, n. 6726.
La sentenza valorizza le indicazioni della Corte Costituzionale n. 186/2004, che ha ritenuto irragionevole e contraria al buon andamento la decorrenza del termine dal momento della conclusione del giudizio penale anziché dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione. Il dies a quo, per il computo dei termini che decorrono dalla sentenza penale, non può che coincidere con la comunicazione della stessa all’amministrazione.
Nel caso concreto il Collegio rileva che la sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile il 1° ottobre 2023, era stata trasmessa in versione integrale via PEC sia al Ministero dell’Interno sia alla Questura competente il 23 ottobre 2023. Tale comunicazione, pur avvenuta per le finalità di prevenzione generale di reati previste dall’art. 27 del d.l. n. 113/2018, è stata ritenuta idonea a configurare la conoscenza qualificata in capo all’amministrazione, essendo legalmente certa e integrale.
Il Collegio esclude la pertinenza della giurisprudenza di legittimità richiamata dall’appellante, espressa in tema di pubblico impiego contrattualizzato, che àncora la decorrenza all’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: quel dato letterale non si rinviene nella norma in esame. Confermata dunque la tardività dell’azione disciplinare, avviata con la contestazione del 26 aprile 2024, ben oltre il termine di 120 giorni. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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