Distacco sindacale e limiti al diritto di critica del poliziotto (C.G.A.R.S. n. 567 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il collocamento in distacco sindacale sospende soltanto l’adempimento delle ordinarie mansioni d’istituto, non il rapporto di servizio. Permangono quindi in capo al dipendente della Polizia di Stato gli obblighi di fedeltà, correttezza, lealtà e decoro, con il correlativo potere disciplinare dell’Amministrazione. La clausola di immediatezza della contestazione degli addebiti di cui all’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957 ha valore sollecitatorio: non impone un termine fisso, ma una regola di ragionevole prontezza, da valutarsi caso per caso in rapporto alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti. Il legittimo impedimento a partecipare alla seduta disciplinare esige la prova di una vera impossibilità oggettiva, non essendo sufficiente un certificato medico che attesti una generica infermità. La valutazione di gravità e la graduazione della sanzione costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per figure sintomatiche di eccesso di potere.

Il Fatto

Un appartenente alla Polizia di Stato, con incarico sindacale e in distacco sindacale, si reca negli uffici di un Commissariato per consegnare una memoria difensiva in un procedimento disciplinare che lo riguarda. Alla comunicazione della necessità di notificargli alcuni atti, il dipendente si oppone sostenendo che le notifiche non potessero eseguirsi durante il distacco sindacale, si altera, lascia la stanza, dispone la registrazione della discussione e, poco dopo, contatta telefonicamente il dirigente prospettando azioni legali.

Il Questore avvia l’inchiesta disciplinare e il Capo della Polizia irroga la sospensione dal servizio per un mese. L’interessato impugna il provvedimento davanti al TAR, che rigetta il ricorso e i motivi aggiunti sul collocamento in posizione di sospeso al momento della riammissione in servizio. Propone appello, deducendo tra l’altro la tardività della contestazione, la violazione del contraddittorio e l’insussistenza dei doveri di subordinazione in capo al dirigente sindacale.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. richiama anzitutto il principio per cui il difetto di motivazione della sentenza e l’omesso esame dei motivi restano assorbiti dall’effetto devolutivo dell’appello, potendo il giudice di secondo grado correggere e integrare i deficit della pronuncia gravata.

Sul primo motivo, il Collegio ricostruisce la fattispecie e individua la questione nella tempestività della contestazione, regolata dal combinato disposto degli artt. 31 del d.P.R. n. 737 del 1981 e 103 del d.P.R. n. 3 del 1957. L’art. 103 impone di contestare “subito” gli addebiti, ma secondo consolidata giurisprudenza amministrativa non fissa un termine perentorio: indica una regola di ragionevole prontezza, funzionale a contemperare l’esigenza di ponderato accertamento con quella dell’incolpato a non restare esposto sine die e a difendersi efficacemente. Nel caso concreto il termine di riferimento è l’atto di avvio dell’inchiesta, e il periodo intercorso non integra alcuna violazione.

Quanto all’art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957, il Collegio conferma che la tempistica è stata rispettata, essendo il procedimento scandito da atti idonei a interrompere il termine di novanta giorni. La violazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 737 del 1981 è esclusa perché il termine per la notifica del provvedimento finale non ha natura perentoria.

Il secondo motivo è infondato: il legittimo impedimento presuppone una impossibilità oggettiva di partecipare alla seduta e il relativo onere probatorio grava sull’incolpato. L’Ufficio sanitario provinciale aveva escluso l’impedimento assoluto e il Consiglio di disciplina aveva persino offerto un mezzo di trasporto, sicché la mancata partecipazione è stata volontaria.

Sul distacco sindacale, la Corte afferma che esso sospende solo l’adempimento delle mansioni, non il rapporto di servizio: restano gli obblighi di fedeltà e di non ledere l’immagine dell’Amministrazione, con conferma nel richiamo a Cass., sez. lav., n. 33803 del 2022. La condotta tenuta è correttamente sussunta nell’art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737 del 1981. La domanda risarcitoria è respinta per difetto dei presupposti, e l’appello è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *