Contestazione disciplinare tardiva e obbligo di immediatezza (C.G.A.R.S. n. 570 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente la contestazione degli addebiti deve intervenire con ragionevole prontezza, secondo il principio di immediatezza desumibile dal combinato disposto degli artt. 31 del d.P.R. n. 737 del 1981 e 103 del d.P.R. n. 3 del 1957. Tale regola non impone un termine fisso e rigido, ma postula un intervallo proporzionato alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti preliminari e all’effettivo svolgimento dell’iter procedurale. Il ritardo, ove non giustificato da concrete esigenze istruttorie, integra violazione di legge e vizia il provvedimento sanzionatorio, perché espone il dipendente a una qualificazione negativa sine die e gli rende più gravoso l’esercizio del diritto di difesa. Il parametro di valutazione non è il momento in cui il singolo organo competente apprende i fatti, ma quello in cui l’amministrazione, nel complesso dei suoi organi, acquisisce la possibilità di attivare il procedimento.

Il Fatto

Un assistente capo della Polizia di Stato impugnava la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, inflitta dal Questore con provvedimento dell’8 marzo 2018 e confermata dal rigetto del ricorso gerarchico del 13 marzo 2019.

Il TAR Sicilia, con sentenza del 23 febbraio 2024, aveva rigettato il ricorso, escludendo la violazione degli artt. 103 e 120 del d.P.R. n. 3 del 1957 e ritenendo l’amministrazione non inerte. Il dipendente ha proposto appello, deducendo la tardività della contestazione e altri vizi; la questione arriva al giudice di secondo grado per stabilire se il tempo intercorso prima del foglio d’addebiti integri intempestività della contestazione.

La Motivazione della Corte

Ricostruita la vicenda, il Consiglio ha individuato la questione di diritto nella tempestività della contestazione. La relazione di servizio, con cui l’amministrazione ha avuto contezza dei fatti, è del 24 aprile 2017, mentre il foglio d’addebiti è stato notificato il 28 novembre 2017: oltre sette mesi dopo. I fatti, per nulla complessi, erano già evidenziati nella relazione; l’attività istruttoria era quindi facile e rapida, non qualificabile come accertamento complesso.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957 indica una regola di ragionevole prontezza, da valutare caso per caso, distinguendo i termini inderogabili posti a garanzia dell’incolpato dai termini ordinatori o sollecitatori. Secondo il parametro indicato, rileva non il momento in cui il singolo organo competente conosce i fatti, ma quello in cui l’amministrazione, nel complesso dei suoi organi, può attivare il procedimento: Sezioni III e II del Consiglio di Stato e C.G.A.R.S. n. 263 del 2023.

La giustificazione del carico di lavoro degli uffici e il richiamo a un vaglio ponderato e alle pregresse segnalazioni a carico del dipendente non sono stati ritenuti idonei a giustificare il ritardo, poiché la tempestività tutela l’incolpato dal restare esposto sine die alla possibilità di essere sanzionato e dal vedersi compresso il diritto di difesa, esercitato solo il 12 dicembre 2017.

Ne è derivata la riforma della sentenza impugnata e l’annullamento del decreto di rigetto del ricorso gerarchico e del provvedimento sanzionatorio, restando assorbiti i restanti motivi. Il motivo sul risarcimento del danno è stato invece rigettato: la domanda, formulata in modo generico nel ricorso introduttivo, non può essere integrata con una memoria non notificata, e l’azione risarcitoria resta soggetta all’onere della prova ex art. 2697 c.c. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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