Contestazione disciplinare tardiva e violazione del principio di immediatezza (C.G.A.R.S. n. 573 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico del dipendente della Polizia di Stato, il termine per la contestazione degli addebiti previsto dall’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dall’art. 31 del d.P.R. n. 737 del 1981, non è fisso, ma esprime una regola di ragionevole prontezza e tempestività, da valutare caso per caso secondo la gravità dei fatti e la complessità degli accertamenti preliminari. Il parametro non è il momento in cui l’organo competente a promuovere l’azione disciplinare conosce i fatti, ma quello in cui l’amministrazione, nel complesso dei suoi organi, è in grado di compiere una prima valutazione dell’accaduto e di attivare il procedimento. La contestazione intervenuta quasi sei mesi dopo i fatti viola il principio di immediatezza quando l’attività istruttoria sia stata semplice e rapida, non potendo il richiamo al carico di lavoro degli uffici o alla ponderazione del comportamento del dipendente giustificare la dilatazione temporale. La domanda di risarcimento del danno proposta in modo generico nel ricorso introduttivo è inammissibile e non può essere integrata con una memoria difensiva non notificata.
Il Fatto
Un dipendente della Polizia di Stato impugnava davanti al TAR Sicilia la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 3/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, irrogata dal Questore e confermata dal rigetto del ricorso gerarchico. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo la contestazione degli addebiti tempestiva e la valutazione amministrativa immune da vizi.
Il dipendente proponeva appello, deducendo la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare, il difetto di motivazione della sentenza, l’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità della sanzione e l’erroneità del diniego del risarcimento. Il Ministero dell’Interno e le Questure si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. ha esaminato anzitutto la doglianza sulla tempestività della contestazione, rilevando che i fatti risalivano al 19 ottobre 2017, che la relazione di servizio era stata redatta il 26 ottobre 2017 e trasmessa al dirigente dell’Ufficio Personale il 28 ottobre 2017, e che l’atto di contestazione del 13 aprile 2018 era stato notificato il 17 aprile 2018, quasi sei mesi dopo.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957 ha mera valenza sollecitatoria, ma ciò non esime l’amministrazione dal rispettare la regola di ragionevole prontezza, valutata alla luce della gravità dei fatti e della complessità degli accertamenti. Nel procedimento disciplinare occorre distinguere i termini inderogabili, posti a garanzia dell’incolpato, da quelli ordinatori, tra cui quello di contestazione.
Nel caso concreto i fatti erano stati già evidenziati nella relazione del 26 ottobre 2017 e l’acquisizione delle relazioni testimoniali, disposta solo con nota del 15 gennaio 2018, non aggiungeva elementi rispetto a quanto già emerso. L’istruttoria si è rivelata facile e rapida, non qualificabile come vicenda implicante complessità di accertamenti. Per questa ragione il richiamo della sentenza al carico di lavoro degli uffici di competenza è stato ritenuto non plausibile.
La Corte ha quindi ritenuto la sentenza impugnata non coerente con i principi richiamati, in quanto ha di fatto disapplicato il requisito della sostanziale tempestività dell’azione disciplinare. L’accoglimento del primo profilo di censura ha assorbito il secondo profilo del primo motivo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello.
Quanto al risarcimento, il motivo è stato rigettato: la domanda, formulata senza allegazione dei fatti costitutivi nel ricorso introduttivo, è inammissibile e non può essere integrata con una memoria difensiva non notificata, non coincidendo i fatti costitutivi dell’illegittimità dell’atto con quelli della responsabilità dell’amministrazione. La sentenza è stata riformata, con annullamento del decreto di rigetto del ricorso gerarchico e del provvedimento sanzionatorio, e con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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