Motivazione apparente e vizio di specificità dell’appello: la Cassazione annulla (Cass. civ. Sez. III n. 2925 del 05.02.2025)
È nulla per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. la sentenza d’appello che rigetti il gravame con una motivazione tautologica, e il giudizio di inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. presuppone la chiara incomprensibilità del motivo, non la sua infondatezza.