Omessa comunicazione all’INPS del nuovo matrimonio non integra truffa aggravata (Cass. pen. Sez. VI n. 7332 del 21.02.2025)
Non integra il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. l’omessa comunicazione all’INPS del nuovo matrimonio del titolare di pensione di reversibilità, poiché la variazione dello stato civile è già conosciuta dall’ente per via anagrafica. Il fatto assume rilievo solo come appropriazione indebita.