Rescissione del giudicato e omessa riproduzione degli alias: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. IV n. 13547 del 08.04.2025)
In tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso che non si confronti con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, limitandosi a reiterare le doglianze già respinte. La mancata riproduzione degli alias negli atti successivi alla richiesta di rinvio a giudizio è mera omissione materiale, correggibile ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.