Inammissibile l’appello privo del richiamo alla dichiarazione di domicilio (Cass. pen. Sez. V n. 4745 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Ai fini della conformità dell’atto a tale previsione è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Non rileva, pertanto, la disciplina dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dettata per l’ipotesi in cui si sia proceduto in assenza.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con ordinanza dell’8 febbraio 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello interposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Monza lo aveva condannato per il delitto di cui all’art. 489 cod. pen. La decisione si è fondata sulla mancata allegazione all’atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, a mente dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., all’epoca vigente.

Avverso l’ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost. Il ricorrente ha sostenuto che l’onere di rilasciare la dichiarazione o elezione di domicilio dopo la pronuncia di primo grado opererebbe solo quando in quel grado si sia proceduto in assenza, mentre egli era stato presente.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato la conformità dell’ordinanza impugnata alla legge processuale alla luce dell’informazione provvisoria della decisione delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024, le cui motivazioni non erano ancora depositate al momento della deliberazione. Da tale informazione si ricava, anzitutto, che la sopravvenuta abrogazione dell’art. 581, comma 1-ter, cit. è irrilevante nel caso di specie, poiché l’atto di appello era stato presentato dopo l’introduzione della norma e prima del 24 agosto 2024.

La Corte ha poi precisato che, in mancanza di una elezione o dichiarazione di domicilio depositata unitamente all’atto di impugnazione, occorre che in quest’ultimo sia presente almeno un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione, con indicazione della sua collocazione nel fascicolo. Il testo dell’informazione provvisoria indica i due requisiti con la congiunzione copulativa “e”, e non con una disgiuntiva, con la conseguenza che entrambi devono coesistere.

Dall’esame diretto degli atti, consentito dal tipo di vizio denunciato, è emerso che l’atto di appello, cui non era compiegata alcuna dichiarazione di domicilio, non menzionava in alcun modo una dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato, né tanto meno ne indicava la collocazione nel fascicolo processuale. L’inammissibilità dichiarata dal giudice di appello risulta, pertanto, corretta.

Quanto alla prospettazione difensiva relativa agli incombenti previsti dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per il caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, la Corte l’ha ritenuta inconducente, poiché la declaratoria di inammissibilità si è fondata sul distinto disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cit. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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