Inammissibile l’appello privo del richiamo all’elezione di domicilio (Cass. pen. Sez. IV n. 13168 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, l’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, continua ad applicarsi in forza del principio tempus regit actum, che regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali. Ai fini dell’ammissibilità è sufficiente che l’atto contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo della notificazione. La speciale previsione dell’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. opera soltanto per le impugnazioni del difensore ai sensi dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., non per quelle proposte dall’imputato, anche assente, per mezzo di procuratore speciale ai sensi dell’art. 571, comma 1, cod. proc. pen. Le norme sulle modalità di esercizio dell’impugnazione non ledono il diritto di difesa e la relativa questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Marsala per il reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso la condanna proponeva appello, che la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile con sentenza del 31 ottobre 2024, per difetto della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., nel testo vigente alla data di deposito dell’atto, e per l’assenza di un richiamo espresso alla collocazione in atti di una precedente elezione.
Il ricorrente impugnava quindi la sentenza di inammissibilità per Cassazione, deducendo l’erronea applicazione della norma e chiedendo, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 581, commi 1 ter e 1 quater, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo sopravvenuto. L’art. 2, comma 1, lett. o), della legge n. 114 del 2024, in vigore dal 25 agosto 2024, ha abrogato l’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. e modificato il comma 1 quater. Dal 25 agosto 2024 l’elezione di domicilio non è più requisito di ammissibilità dell’impugnazione, salvo che per le impugnazioni del difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza.
Il Collegio richiama poi i principi delle Sezioni Unite n. 15/2024 (sentenza del 24 ottobre 2024), i quali confermano che la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La Corte estende il principio tempus regit actum anche al comma 1 quater, con il conforto di un orientamento consolidato (Sez. 5 n. 4398 del 2017, Sez. 3 n. 54693 del 2018, Sez. 4 n. 7982 del 2021).
Nel caso concreto, l’appello era stato depositato il 9 marzo 2024 e dunque ricade nella disciplina previgente. La Corte rileva che l’atto era stato proposto dal difensore di fiducia in forza di una procura speciale conferita in calce all’atto di impugnazione, sicché la firma autenticata dal difensore vale come impugnazione personale dell’imputato, secondo l’indirizzo risalente (Sez. U n. 9938 del 1993). Ne deriva che l’impugnazione è proposta dall’imputato per mezzo di procuratore speciale ai sensi dell’art. 571, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente applicabilità del comma 1 ter e non del comma 1 quater.
Nessun richiamo, però, compare nell’atto di appello o nella procura speciale. Solo con il ricorso per Cassazione la difesa ha indicato l’elezione contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’impugnazione non consente pertanto l’immediata e inequivoca individuazione del luogo della notificazione e non è conforme alla norma neppure secondo l’interpretazione favorevole delle Sezioni Unite.
Quanto alla dedotta questione di legittimità costituzionale, la Corte la ritiene manifestamente infondata: le norme in esame regolano solo le modalità di esercizio del potere di impugnazione e non limitano il diritto di difesa, la presunzione di non colpevolezza o il diritto al ricorso per cassazione per violazione di legge. La scelta legislativa non è irragionevole, essendo previsti i correttivi dell’ampliamento del termine e della restituzione nel termine. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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