Pericolo di fuga oggettivo e nullità dell’ordinanza cautelare senza interrogatorio (Cass. pen. Sez. II n. 9113 del 04.03.2025)
Il pericolo di fuga che consente di disporre la misura cautelare senza interrogatorio preventivo deve sussistere oggettivamente: la sua insussistenza accertata dal tribunale del riesame determina la nullità dell’ordinanza ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.