Sequestro preventivo e istanza cautelare del PM si interpretano nel loro complesso (Cass. pen. Sez. V n. 2152 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, l’istanza del pubblico ministero costituisce indefettibile presupposto della cautela e deve essere interpretata nel suo complesso, senza letture restrittive fondate su singoli passaggi. Il fatto che, nella sintesi dell’istanza, i pericula siano riferiti a una sola delle ipotesi di reato non comporta che la richiesta sia limitata a quella, quando il provvedimento richiama entrambi i fatti contestati. Il sequestro preventivo è giustificato quando il bene è oggetto materiale del reato e la sua permanenza nella disponibilità dell’indagato consente la protrazione della condotta illecita. In tale ipotesi la motivazione del Tribunale del Riesame è adeguata e insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, rigettava l’istanza proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 17 giugno 2024. Il provvedimento aveva ad oggetto un immobile sito in Napoli, di proprietà di un terzo, per i reati di cui agli artt. 610 e 633 cod. pen.
Avverso l’ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza del principio della domanda cautelare in relazione agli artt. 291 e 321 cod. proc. pen. e motivazione solo apparente. Il ricorrente sosteneva che la richiesta del pubblico ministero, nell’indicazione dei pericula, facesse riferimento al solo delitto di occupazione abusiva e non anche a quello di violenza privata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che l’applicazione delle misure cautelari, personali e reali, ha quale indefettibile presupposto una domanda del pubblico ministero. Richiama sul punto Sez. 6 n. 2658 del 20/12/2013, dep. 2014, e Sez. 2 n. 47257 del 20/10/2009. Il ricorso, tuttavia, non è fondato.
Nell’istanza di sequestro — osserva la Corte — si fa riferimento a entrambi i fatti di reato. La circostanza che nella sintesi sia evidenziata la confermata occupazione abusiva del bene non giustifica una lettura restrittiva dell’istanza. Questa è corredata dalla documentazione sull’apposizione dei lucchetti al cancello, volta a perpetrare l’illecita occupazione del bene altrui.
Diviene così irrilevante l’eventuale, e non documentata, pendenza di un altro procedimento per il medesimo fatto di cui all’art. 633 cod. pen. davanti al Giudice di pace. Il sequestro è giustificato, con congrue argomentazioni, per la ricorrenza dei presupposti della cautela anche rispetto alla violenza privata, posta in essere con l’apposizione dei lucchetti e funzionale a impedire alla persona offesa l’accesso ai propri beni.
Quanto all’art. 610 cod. pen., la Corte ribadisce che l’elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di azione e di determinazione, richiamando Sez. 5 n. 3991 del 14/12/2022, dep. 2023, e Sez. 5 n. 11907 del 22/01/2010. Sul piano del periculum, la motivazione è adeguata e insindacabile: il bene sequestrato è oggetto materiale del reato di violenza privata e, ove restasse nella disponibilità dell’indagato, questi potrebbe continuare a coartare la libera determinazione della persona offesa, rendendo impossibile o più difficoltoso l’esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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