Ricorso generico se non si confronta con la motivazione cautelare (Cass. pen. Sez. III n. 2612 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che ha applicato o confermato una misura cautelare personale senza il previo interrogatorio dell’indagato, quando il ricorrente non si confronti con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. La genericità dei motivi ricorre non solo quando essi siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le argomentazioni del giudice della cautela. Il controllo di legittimità non consente alla Corte la rilettura degli elementi di fatto né l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione. La valutazione del pericolo di inquinamento probatorio, che a norma dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. esclude l’obbligo del previo interrogatorio, è immune da vizi se sorretta da motivazione logica e concreta.
Il Fatto
Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 16 ottobre 2024, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa aveva applicato la custodia in carcere nei confronti di un indagato per più episodi di cessione di sostanza stupefacente, aggravati dalla recidiva specifica e reiterata.
Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. per difetto dei presupposti che, dopo la riforma introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, consentono di applicare la misura senza il previo interrogatorio. Il ricorrente sosteneva che il pericolo di inquinamento probatorio era stato fondato su circostanze non significative, ossia su due mancati contatti telefonici dell’indagato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle doglianze. Il percorso argomentativo prende le mosse dalla ricostruzione del quadro normativo introdotto dalla legge n. 114 del 2024, che ha inserito il comma 3-bis nell’art. 292 cod. proc. pen., disponendo la nullità dell’ordinanza applicativa della misura quando essa non sia preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen..
La norma richiamata impone al giudice di procedere all’interrogatorio prima di disporre la misura, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274, comma 1, lettere a) e b), cod. proc. pen., oppure l’esigenza di cui alla lettera c) in relazione a determinati delitti, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.
Nel caso esaminato, tanto il giudice che aveva applicato la misura quanto il Tribunale del riesame avevano ritenuto sussistenti i presupposti per non procedere al previo interrogatorio, con motivazione che la Corte ha giudicato congrua ed adeguata. Il ricorrente, invece, si era limitato a censurare l’irrilevanza dei due mancati contatti telefonici, senza confrontarsi con le argomentazioni dei giudici della cautela.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la genericità del ricorso ricorre anche quando i motivi difettino della necessaria correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato, citando Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Sez. 6, n. 5465 del 2020 e Sez. 6, n. 47204 del 2015. Ha ribadito che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione.
Il Tribunale del riesame aveva valorizzato un indice concreto di rischio per la genuinità della prova, individuato nell’escussione a sommarie informazioni dei numerosi acquirenti già identificati: l’indagato, dopo il sequestro dello stupefacente, aveva cercato di contattare due acquirenti. La Corte ha ritenuto immune da vizi la valorizzazione, ai fini del pericolo di inquinamento probatorio, dell’astuzia e della scaltrezza dimostrate nel corso delle indagini, nonché priva di illogicità la necessità di acquisire le dichiarazioni degli acquirenti prima che potessero essere contaminate.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con esercizio della facoltà di aumento oltre il massimo edittale introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 291 c.p.p. – Procedimento applicativo
- Art. 292 c.p.p. – Ordinanza del giudice
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso