Inammissibile l’appello senza mandato specifico dopo la sentenza (Cass. pen. Sez. IV n. 9460 del 07.03.2025)
I commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dal d.lgs. n. 150/2022, si applicano alle impugnazioni proposte avverso sentenze emesse dopo il 30 dicembre 2022. Il principio tempus regit actum prevale sulla retroattività della disposizione più favorevole in assenza di norme transitorie.