Revoca della prova testimoniale della difesa e onere di specificare la decisività (Cass. pen. Sez. II n. 9100 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca, da parte del giudice, dell’ordinanza ammissiva dei testi della difesa, in difetto di motivazione sul requisito della loro superfluità, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto della parte di “difendersi provando” stabilito dall’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della parità delle armi sancito dall’art. 6, comma 3, lett. d), CEDU, cui si richiama l’art. 111, comma 2, Cost. in tema di contraddittorio. Tale nullità, in quanto a regime intermedio, deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e, in caso contrario, resta sanata. La parte che intende censurare in cassazione il provvedimento di revoca o di mancata ammissione di una prova testimoniale è tenuta, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a spiegare il livello di decisività della prova, onde stigmatizzare l’erroneità della valutazione di superfluità compiuta dal giudice di merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Latina aveva riconosciuto il ricorrente responsabile del delitto di ricettazione, con la contestata recidiva, condannandolo alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre spese processuali.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo due profili di violazione di legge processuale. Il primo riguarda l’art. 495 cod. proc. pen., il diritto di difesa e il contraddittorio: il processo di primo grado si era concluso con l’escussione del solo teste dell’accusa, poiché il Tribunale aveva giudicato superflua l’audizione del teste della difesa, sulla quale il difensore aveva insistito in discussione. Il secondo profilo concerne l’art. 495, comma 4, cod. proc. pen. e la revoca della prova già ammessa. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. Il ricorrente era stato riconosciuto responsabile, in entrambi i gradi di merito, all’esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie: aveva acquisito un muletto consapevole della sua provenienza delittuosa.

Il primo giudice aveva fondato le proprie conclusioni sulle dichiarazioni dell’operante di polizia giudiziaria, che aveva riferito dell’intervento effettuato il 29.7.2019, quando il ricorrente era stato notato alla guida di un trattorino mentre cercava di recuperare da un fossato un carrello elevatore, poi risultato provento di furto. Il Tribunale aveva argomentato sulla riferibilità del fatto al ricorrente, fermato senza essere mai perso di vista dai militari, e sulla conseguente superfluità del teste della difesa, indicato proprio sulla circostanza del fermo in luogo diverso dal rinvenimento.

La Corte d’appello, investita della questione, ha motivato in termini non censurabili. Ha ribadito il principio secondo cui la revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi della difesa, in difetto di motivazione sulla superfluità, produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto di “difendersi provando” e del principio di parità delle armi. Su tale premessa ha chiarito che la nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata.

La Corte ricorda inoltre che chi censura in cassazione la revoca o la mancata ammissione di una prova testimoniale deve spiegare il livello di decisività della prova, in ossequio al principio di specificità dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A prescindere dalla tempestività dell’eccezione, né con l’atto d’appello né con il ricorso la difesa ha saputo spiegare l’effettiva decisività della circostanza su cui il teste avrebbe dovuto riferire. Il fatto che il ricorrente fosse stato fermato non esattamente sul luogo del rinvenimento era pacifico e incontroverso, ma irrilevante ai fini della ricostruzione dell’episodio e dell’affermazione della responsabilità.

L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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