Elezione di domicilio con data anteriore alla sentenza ed errore materiale (Cass. pen. Sez. IV n. 9462 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’elezione di domicilio allegata all’atto di appello, con data anteriore a quella della sentenza impugnata, non determina di per sé l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. La previsione, che impone il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio insieme all’atto di impugnazione, è soddisfatta quando l’atto sia presente ed allegato all’appello. L’erronea indicazione cronologica integra un mero errore materiale, privo di incidenza sul requisito di ammissibilità, a nulla rilevando che l’atto contenga anche l’erronea indicazione del giudice che ha emesso la sentenza.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore dell’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Padova, perché l’elezione di domicilio per il giudizio di appello recava una data anteriore a quella della sentenza impugnata. Secondo la Corte territoriale, difettava l’elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di norma processuale. Nell’atto di conferimento della procura speciale ed elezione di domicilio, allegato all’appello, erano stati indicati il numero della sentenza impugnata, la data di pronuncia e quella di deposito: elementi che presuppongono un deposito già avvenuto. La data in calce all’elezione costituirebbe dunque un semplice errore materiale, come tale irrilevante.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa sistematica. La Sezione Quinta, con ordinanza n. 26458/2024, aveva rimesso alle Sezioni Unite due questioni: se, ai fini della perdurante applicazione della disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata o a quella di presentazione dell’impugnazione; e se sia sufficiente la presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione.

In data 24 ottobre 2024, come emerge dall’informazione provvisoria, le Sezioni Unite hanno affermato che la disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione va interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, così da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione.

Su questa base la Corte ritiene fondato il motivo. È pacifico che l’elezione di domicilio fosse presente ed allegata all’appello, come richiesto a pena di inammissibilità. La circostanza che la data apposta sia anteriore a quella della sentenza impugnata non assume di per sé rilevanza ai fini dell’ammissibilità: si tratta di un errore materiale, la cui evidenza va riconosciuta, ma che resta privo di effetti sulla validità dell’impugnazione.

La Corte valorizza, in senso conforme, anche l’ulteriore errore materiale contenuto nell’atto, relativo all’indicazione del Tribunale di Pordenone anziché di quello di Padova, del quale la stessa ordinanza impugnata aveva dato atto. Ne deriva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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