Appello inammissibile senza mandato ad impugnare per imputato assente ante riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. VI n. 9163 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 420, comma 2 ter, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia), che considera “presente” l’imputato che abbia presentato istanza di ammissione ad un procedimento speciale, non retroagisce alle dichiarazioni di assenza già pronunciate prima della sua entrata in vigore. Trattandosi di norma di carattere processuale, la successione delle leggi è regolata dal criterio del tempus regit actum e non dall’art. 2 cod. pen.. Ne consegue che l’istanza di sospensione del processo con messa alla prova non produce effetti caducatori dell’ordinanza dichiarativa di assenza ritualmente emessa e non muta lo status processuale da imputato “assente” ad imputato “presente”. Ai fini dell’ammissibilità dell’appello resta pertanto applicabile l’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., nel testo vigente al momento del deposito dell’impugnazione, che richiede l’allegazione di specifico mandato ad impugnare con elezione o dichiarazione di domicilio.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l’atto di appello proposto dal difensore di ufficio dell’imputato, per mancata allegazione dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, come richiesto dagli artt. 581, comma 1 quater, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..

Avverso il provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 420, 581 e 586 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo la tesi difensiva, la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare “presente” l’imputato ai sensi dell’art. 420, comma 2 ter, cod. proc. pen., avendo egli richiesto, tramite procuratore munito di procura speciale, l’ammissione alla prova con sospensione del processo. Da ciò sarebbe derivata l’applicabilità dell’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., con esclusione dell’onere del mandato ad impugnare.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha ritenuto il ricorso infondato. La consultazione del carteggio processuale — consentita in sede di legittimità quando occorra decidere questioni di carattere procedurale — ha confermato che l’imputato è stato giudicato in absentia.

Elemento decisivo è che la dichiarazione di assenza venne pronunciata nel corso del 2021, quindi prima dell’inserimento del comma 2 ter dell’art. 420 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, che ha previsto l’efficacia della norma a decorrere dal 30 dicembre 2022.

La Corte ha escluso la retroattività della disposizione più favorevole. Poiché si tratta di una riforma avente ad oggetto norme di carattere processuale e non sostanziale, il fenomeno della successione delle leggi non è disciplinato dall’art. 2 cod. pen., ma dal criterio generale del tempus regit actum. La dichiarazione di assenza era già stata pronunciata nella fase preliminare all’apertura del dibattimento, ante legge n. 150/2022, sicché la nuova formulazione dell’art. 420 non può retroagire al momento della costituzione delle parti.

Ne deriva che l’istanza di sospensione del processo con messa alla prova non produce effetti caducatori di un atto, l’ordinanza dichiarativa di assenza, ritualmente e correttamente emesso, e non consente di mutare lo status processuale da imputato “assente” ad imputato “presente”.

Correttamente, dunque, la Corte di appello ha applicato l’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., nel testo vigente al momento del deposito dell’impugnazione, che richiedeva l’allegazione di specifico mandato ad impugnare con elezione o dichiarazione di domicilio. Requisito che, per stessa ammissione del ricorrente, non risulta soddisfatto, mancando il rilascio di procura speciale ad impugnare. La Corte ha infine precisato che, trattandosi di impugnazione proposta prima del 24 agosto 2024, sono irrilevanti le modifiche introdotte dalla legge 9 agosto 2024, n. 114. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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