Intercettazioni ed etero-accusatorie non richiedono riscontri ex art 192 cpp (Cass. pen. Sez. V n. 9567 del 10.03.2025)
Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie captate nel corso di intercettazioni regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e non necessitano dei riscontri previsti dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., fermo restando il divieto di rilettura nel merito del risultato probatorio.