Intercettazioni ed etero-accusatorie non richiedono riscontri ex art 192 cpp (Cass. pen. Sez. V n. 9567 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. Esse devono essere interpretate e valutate con attenzione, ma la loro attendibilità può fondarsi sulla logica complessiva del contesto in cui sono rese, senza obbligo di riscontri esterni individualizzati. È estraneo all’ambito applicativo dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova o di mera contrapposizione dimostrativa, poiché nessun elemento può essere interpretato per brani né fuori dal contesto. Il vizio di travisamento della prova dichiarativa è deducibile in legittimità solo quando abbia oggetto definito e non opinabile, emergendo una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello che il giudice ne abbia tratto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 25 gennaio 2024, ha riformato – ex art. 599 cod. proc. pen. e limitatamente al trattamento sanzionatorio – la decisione di primo grado resa nei confronti di più imputati per reati associativi di tipo camorristico, art. 74 d.P.R. n. 309/1990 aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., e per plurime condotte in materia di stupefacenti, confermando nel resto l’impianto di primo grado.

Avverso tale pronuncia quattro imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, con particolare riferimento alla valutazione delle intercettazioni, all’attendibilità delle dichiarazioni etero-accusatorie, al travisamento della prova e alla determinazione della pena in sede di concordato in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema centrale della valenza probatoria delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie captate nel corso di intercettazioni. Ribadisce il principio, già espresso dalle Sezioni Unite n. 22471 del 26.02.2015 (Sebbar), secondo cui tali dichiarazioni hanno piena valenza probatoria e non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate.

Sul piano dei limiti del sindacato di legittimità, la Corte richiama la costante giurisprudenza (Sez. V n. 17568 del 22.03.2021) per affermare che è estraneo all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova. Nessun elemento può essere letto per brani né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché le censure rivolte a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio sono inammissibili. Il travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile, deve avere oggetto definito e non opinabile.

Quanto al primo ricorrente, il motivo sulla pretesa inammissibilità della memoria difensiva è infondato: la doglianza non si confronta con la motivazione del giudice di appello, che ha ritenuto il tema irrilevante perché il ruolo associativo riposa su dati autonomi. Il secondo motivo è inammissibile perché fondato sull’ipotesi di mere millanterie, logicamente smentita dal fatto che la donna non avrebbe potuto spendere falsamente il nome di chi non faceva più parte del sodalizio.

Il ricorso della secondo imputata è dichiarato inammissibile per assoluta genericità, non confrontandosi con l’impianto motivazionale della sentenza impugnata. I primi due motivi del terzo ricorrente sono inammissibili perché affidati a una critica assertiva e a personali ricostruzioni, in contrasto con il canone della valutazione unitaria del contesto probatorio. Il terzo motivo è infondato: la configurabilità dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 postula un’adeguata valutazione complessiva del fatto, e la Corte territoriale ha razionalmente correlato la quantità di sostanza alla stabile operatività nel settore e al collegamento con la criminalità organizzata (Sez. IV n. 50257 del 05.10.2023, Scorcia). Il quarto motivo è inammissibile per mancanza di indicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle attenuanti generiche.

Il ricorso della quarta imputata è inammissibile: in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. II n. 22487 del 08.05.2024, Forte). Del tutto contraddittoriamente, il ricorso invoca in astratto l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e poi si duole di un difetto di motivazione che si colloca fuori da tale perimetro. Il Collegio rigetta i primi due ricorsi e dichiara inammissibili gli altri due, con condanna alle spese processuali e, per i ricorsi inammissibili, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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