Danno da ritardo e indennizzo ex art. 2 bis l. n. 241/1990 (TAR Sicilia n. 1804 del 17.06.2026)
Il danno da ritardo ex art. 2 bis l. n. 241/1990 è risarcibile solo se il privato prova la spettanza del bene della vita. L’indennizzo presuppone la preventiva attivazione del potere sostitutivo.