Omessa comunicazione di avvio e decadenza dall’autorizzazione pubblicitaria (C.G.A.R.S. n. 228 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di decadenza dall’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non può essere neutralizzata dal rilievo dell’art. 21-octies l. n. 241 del 1990, applicabile in forza del rinvio operato dall’art. 36 l.r. n. 7 del 2019, allorché l’omissione abbia impedito al privato di apportare elementi istruttori rilevanti, quale la comunicata adesione alla definizione agevolata dei tributi. L’obbligo di comunicazione di avvio non è posto soltanto a garanzia del cittadino, ma anche a tutela della corretta realizzazione degli interessi pubblici affidati all’amministrazione. Ne discende l’illegittimità del provvedimento di decadenza adottato per impianti diversi da quelli indicati nella comunicazione stessa, con conseguente annullamento in riforma della sentenza di primo grado.

Il Fatto

La società appellante aveva chiesto in primo grado l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di voltura presentata dalla sua dante causa, e, con motivi aggiunti, l’annullamento della determinazione dirigenziale con cui l’ente aveva pronunciato la decadenza dall’autorizzazione degli impianti pubblicitari intestati alla stessa società.

Il TAR Sicilia, Sez. III, con sentenza n. 2190 del 2023, aveva accolto la domanda avverso il silenzio e rigettato quella caducatoria, ritenendo la decadenza conseguenza automatica dell’omesso pagamento del tributo per quattro trimestralità consecutive e non necessaria l’iscrizione a ruolo, escludendo inoltre la rilevanza dell’omessa comunicazione di avvio in forza dell’art. 21-octies l. n. 241 del 1990. La parte privata ha proposto appello, censurando la violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241 del 1990 e la mancanza dei presupposti, avendo essa aderito alla definizione agevolata dei tributi.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ha ritenuto fondato il primo motivo di appello. Il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento di decadenza con riferimento a dieci impianti, per poi adottare il provvedimento definitivo unicamente per altri, diversi impianti, tutti estranei alla comunicazione stessa. In tal modo l’amministrazione ha impedito alla società di esercitare pienamente le proprie facoltà partecipative, nonostante le rilevanti questioni connesse alla possibile definizione agevolata dei tributi richiesti.

La Corte ha escluso che il vizio potesse essere neutralizzato dall’art. 21-octies l. n. 241 del 1990, di cui ha imposto un’esegesi restrittivamente rigorosa. Il principio sostanzialistico espresso da tale norma non deve mai tradursi in una sostanziale disapplicazione dell’obbligo di comunicazione, allorché la sua omissione impedisca al privato di apportare elementi istruttori rilevanti. L’obbligo, del resto, non è posto soltanto a garanzia del cittadino, ma anche a tutela della corretta realizzazione degli interessi pubblici.

Il Collegio ha poi richiamato le ipotesi in cui l’obbligo di comunicazione può subire un ridimensionamento: i casi di particolari esigenze di celerità e i provvedimenti cautelari, l’attività vincolata e i casi in cui l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Nessuna di tali ipotesi ricorreva nella specie, poiché la comunicata adesione alla definizione agevolata imponeva all’ente di consentire l’attività partecipativa su un punto essenziale, quale la persistenza o meno del debito tributario assunto a causa di decadenza.

Accolto il primo motivo, assorbito il secondo, l’appello è stato accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è stato accolto con annullamento del provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune all’esito dell’eventuale riesercizio del potere. Le spese del doppio grado sono state poste a carico del Comune soccombente e dichiarate irripetibili nei confronti della società non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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