Danno da ritardo e indennizzo ex art. 2 bis l. n. 241/1990 (TAR Sicilia n. 1804 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo, nell’ambito dell’art. 2 bis, comma 1, della legge n. 241 del 1990, integra una fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. e non un ristoro automatico collegato alla sola violazione del termine. La sua risarcibilità esige la prova, a carico del privato, del danno, del nesso causale, dell’elemento soggettivo dell’amministrazione e, in via preliminare, della spettanza del bene della vita richiesto con l’istanza. Il danno da ritardo resta quindi non risarcibile ove manchi l’accertamento di tale spettanza, non essendo sufficiente l’illegittimità dell’inerzia. L’indennizzo di cui al medesimo art. 2 bis presuppone, a pena di inammissibilità, che l’istante abbia preventivamente attivato il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241 del 1990 entro il termine perentorio di venti giorni.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato all’amministrazione regionale un’istanza per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 36 cod. nav., ad uso ludico-ricreativo, per la realizzazione di un’area attrezzata su arenile e l’installazione di gonfiabili su specchio d’acqua. A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, la società ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, per la declaratoria dell’obbligo di provvedere e per la condanna al risarcimento dei danni da inerzia, compreso il danno da ritardo ex art. 2 bis della legge n. 241 del 1990, o in subordine all’indennizzo per il mero ritardo.

Con una prima pronuncia il ricorso è stato accolto ai soli fini dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo di provvedere, con assegnazione di un termine all’amministrazione ed esclusione di ogni valutazione sulla fondatezza dell’istanza, stante la natura discrezionale del potere. La domanda risarcitoria è stata rimessa sul ruolo ordinario e viene ora in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio inquadra la domanda nell’ambito dell’art. 2 bis, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualificato dalla giurisprudenza come fattispecie di responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2043 cod. civ., e non come rimedio indennitario automatico. Ne deriva che l’azione risarcitoria soggiace al regime ordinario della responsabilità aquiliana, con onere probatorio a carico dell’attore.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che il privato deve dimostrare il danno, il nesso di causalità tra la condotta e l’evento lesivo e l’elemento psicologico dell’amministrazione. La vicenda si distingue nettamente dall’indennizzo forfettario introdotto in via sperimentale dal comma 1 bis del medesimo articolo, che non richiede la prova del pregiudizio economico.

Il passaggio decisivo riguarda la spettanza del bene della vita. Il Collegio osserva che la giurisprudenza esige la verifica della sua acquisibilità alla sfera giuridica del privato attraverso l’esercizio del potere. Solo la lesione sostanziale di quel bene qualifica il danno come ingiusto e dunque risarcibile. L’ingiustizia del danno e la sua risarcibilità per il ritardo dell’azione amministrativa sono configurabili solo ove il provvedimento favorevole sia stato legittimamente adottato, sia pure in ritardo, ovvero avrebbe dovuto esserlo sulla base di un giudizio prognostico concreto. Nel caso in esame manca del tutto l’accertamento della spettanza del bene della vita: la ricorrente non ha dedotto alcunché sul punto né sull’attività amministrativa successiva alla prima pronuncia. La domanda risarcitoria è pertanto respinta.

Quanto alla richiesta di indennizzo da ritardo, il Tribunale ne afferma l’inammissibilità. Se è vero che l’art. 2 bis esclude la necessità di provare gli elementi della responsabilità extracontrattuale, la disposizione presuppone che l’istante, scaduti i termini di conclusione del procedimento, ricorra all’autorità titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241 del 1990, entro il termine perentorio di venti giorni. Tale adempimento non risulta posto in essere. Il ricorso, infondato, è rigettato, con compensazione delle spese di fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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