SCIA in sanatoria non sana l’abuso edilizio in parte qua (TAR Lazio n. 379 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA in sanatoria non costituisce istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e non può legittimare gli abusi edilizi, perchè il titolo postumo deve attestare la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. Il concetto di costruzione va inteso in senso unitario: non è ammessa la sanatoria parziale, nè la considerazione atomistica dei singoli interventi, dovendo l’atto abilitativo contemplare tutti gli interventi nella loro integrità. L’assenza di una visione complessiva non consente di apprezzare l’effettivo impatto edilizio delle opere. Il diniego di sanatoria è sufficientemente motivato anche con l’indicazione di abusi che, di per sè, non sarebbero sanabili, senza obbligo per il Comune di motivare analiticamente su ogni singolo abuso.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha archiviato la SCIA in sanatoria presentata per alcune opere realizzate su un fabbricato. L’istanza riguardava una serie di interventi: una scala interna di collegamento tra piano terra e piano interrato, due scale esterne in cemento armato, un terrazzo sul solaio di copertura con modifica delle quote del terreno, e ulteriori aperture, vani porta e modifiche di prospetti e accessi.
Dopo aver rimesso solo parte delle opere abusive, il ricorrente ha tentato di legittimare le restanti mediante SCIA in sanatoria. Il Comune l’ha ritenuta inidonea, contestando il difetto di titolo edilizio e la mancata prova della doppia conformità. Il ricorrente ha dedotto l’omessa indizione della conferenza di servizi, il travisamento dei fatti e la riconducibilità di alcune opere all’edilizia libera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la ragione ostativa relativa all’inidoneità della SCIA in sanatoria a legittimare gli abusi. Il ricorrente, anzichè procedere ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 provando la doppia conformità, si è limitato a depositare la SCIA. La giurisprudenza amministrativa esclude che la SCIA possa sostituire l’accertamento di conformità, perchè un titolo “condizionato” postulerebbe una sorta di conformità ex post, non esistente nè al momento della realizzazione nè a quello della domanda. Dinanzi a un abuso complessivamente inteso, o ricorrono complessivamente i presupposti di legge, ovvero l’opera deve essere demolita integralmente.
La Corte ha poi richiamato l’orientamento che esclude la sanatoria parziale, dovendo la costruzione essere valutata in senso unitario. Il diniego è motivato in modo sufficiente anche indicando abusi che escludono la conformità dell’opera, senza che il Comune debba motivare analiticamente su ogni singolo abuso. Anche laddove fosse stata proposta un’istanza ex art. 36, essa sarebbe stata inammissibile come sanatoria parziale.
Nel merito, il primo motivo è infondato: il parere paesaggistico era stato annullato con separata sentenza e sfugge all’art. 5 TUED e agli artt. 14 e ss. legge n. 241/1990. L’art. 23-bis TUED subordina l’acquisizione degli assensi propedeutici all’espressa richiesta del privato, non provata.
Il secondo motivo è infondato: le opere, per la loro rilevanza anche strutturale, richiedevano il parere dell’Ufficio del genio civile, che non risulta esaustivo. Il terzo motivo è infondato: la valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere. Il locale tombato, avendo natura di piano seminterrato con emersione dal suolo, non rientra nell’edilizia libera ex art. 6, comma 1, lett. e-ter), TUED, determinando aumento di cubatura. Quanto al cancello, si è trattato di spostamento e non di rifacimento, con conseguente inapplicabilità delle norme regolamentari invocate.
Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna alle spese per soccombenza.
Nota della Redazione
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