Aberratio ictus e reazione della vittima designata: irrilevanti modalità (Cass. pen. Sez. V n. 10769 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di aberratio ictus, la reazione difensiva della vittima designata, per effetto della quale l’offesa tipica si realizzi in danno dello stesso autore materiale del reato, non costituisce fattore sopravvenuto idoneo a interrompere il rapporto di causalità, non rappresentando uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico dell’azione delittuosa. Non sono l’entità e le modalità della reazione in sé considerate a escludere l’applicazione dell’art. 83 cod. pen., ma solo l’eventualità che la reazione difensiva abbia in concreto interrotto il collegamento tra azione e agente. Rileva esclusivamente che l’agente abbia volontariamente esploso il colpo da cui deriva l’offesa alla persona diversa da quella designata. Il giudice del rinvio, che abbia formalmente recepito tale principio, non può ampliare arbitrariamente la nozione di eterodirezione, traendone conseguenze non coerenti con il vincolo di rinvio.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’uccisione di un soggetto che, recatosi presso una concessionaria d’auto, aveva aggredito il gestore con il concorso di più persone. Nel corso dell’aggressione la vittima designata estraeva una pistola e la puntava verso l’aggredito, il quale reagiva colpendo il braccio dell’aggressore; dal colpo esploso derivava il ferimento all’addome della stessa vittima designata, con successivo decesso. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame e in sede di rinvio dopo l’annullamento di una precedente decisione, ha annullato limitatamente al concorso nel reato di omicidio in esecuzione aberrante il provvedimento con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere a uno degli indagati, escludendo la configurabilità dei reati di cui agli artt. 82 e 575 cod. pen. e la responsabilità concorsuale dello stesso.

Avverso l’ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, per avere il giudice del riesame sostanzialmente riproposto il percorso giustificativo della decisione annullata, senza conformarsi al principio di diritto stabilito in sede rescindente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso fondato. Il principio ribadito dalla sentenza di annullamento è che, in caso di aberratio ictus, la reazione della vittima designata, per effetto della quale l’offesa tipica si realizzi in danno dello stesso autore materiale del reato, non rappresenta un fattore sopravvenuto idoneo a interrompere il rapporto di causalità, poiché non costituisce uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico dell’azione delittuosa.

Tale principio il giudice del rinvio lo ha formalmente recepito, ma applicato in maniera non coerente. Il senso del principio è che la reazione difensiva della vittima designata è irrilevante se la condotta da cui deriva l’offesa tipica resta, oggettivamente e soggettivamente, riferibile all’agente, non nel risultato che, per definizione, sarà diverso da quello originariamente voluto. Non sono dunque l’entità o le modalità della reazione a escludere l’applicazione dell’art. 83 cod. pen., ma solo l’eventualità che la reazione abbia concretamente interrotto il collegamento tra azione e agente.

Nel caso di specie non è dirimente che la vittima designata abbia torto il braccio dell’aggressore con una specifica manovra di autodifesa, anziché limitarsi a colpirlo deviando la traiettoria del colpo. Ciò che rileva è solo se sia stato l’indagato a esplodere il colpo e se lo abbia fatto volontariamente. In tal senso era stato evocato in sede rescindente il concetto di eterodirezione, che il giudice del rinvio ha ripreso ampliandone arbitrariamente la portata e distorcendone il significato. Che l’aggredito sia riuscito a rivolgere l’arma verso l’aggressore non è di per sé sufficiente per escludere l’aberratio ictus.

Il vincolo di rinvio imponeva pertanto di accertare, nei limiti propri dell’incidente cautelare, l’effettiva attribuibilità all’indagato e non all’aggredito dell’esplosione del colpo, o l’eventuale accidentalità dello sparo. L’ordinanza impugnata, pur riconoscendo contraddittoriamente che a sparare fosse stato l’indagato, si è limitata ad affermare che la sua mano sarebbe stata eterodiretta, senza chiarire se tale conclusione si fondi sul tipo di manovra o sul concreto sviluppo della dinamica dei fatti, e senza precisare se l’esplosione sia stata contestuale o successiva all’azione della vittima designata.

La Corte rileva altresì il travisamento del brano delle dichiarazioni dell’aggredito riportato nell’ordinanza, nel quale si dà atto che egli, mimando la manovra, aveva “colpito” il braccio dell’aggressore che, per l’effetto del colpo, si era rivolto verso il suo addome: descrizione incompatibile con la condotta di eterodirezione evocata dal giudice del riesame. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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