Pene sostitutive e prognosi di recidiva: motivazione sul singolo beneficio (Cass. pen. Sez. I n. 1024 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice è vincolato, nell’esercizio del potere discrezionale, alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Il rinvio all’art. 133 contenuto nell’art. 58 della legge n. 689 del 1981, come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, va letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede quali condizioni ostative solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali. Ne consegue che il giudice non può respingere la richiesta sulla sola sussistenza di precedenti condanne, ma deve correlare il fattore ritenuto ostativo al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata, motivando sulla sua incidenza negativa rispetto alle prescrizioni che vi ineriscono. La censura che si risolva in una rivalutazione del merito è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il condannato ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra due sentenze di condanna e per l’applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. in relazione alla sentenza più recente.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della semilibertà e della detenzione domiciliare.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato abbia violato la ratio della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, fondando il rigetto sulla mera esistenza di precedenti condanne e omettendo di indicare perché neppure le pene più afflittive fossero idonee a neutralizzare il pericolo di recidiva. Richiama l’art. 59 della legge n. 689 del 1981, che non annovera i precedenti tra le condizioni ostative, e l’art. 58, che impone di indicare le ragioni dell’inidoneità del lavoro di pubblica utilità o della pena pecuniaria.
La Corte muove da Sez. 3 n. 9708 del 16/02/2024: il giudice è vincolato ai criteri dell’art. 133 cod. pen. e il suo giudizio, se motivato, non è sindacabile. Il precedente aveva annullato il diniego fondato sul solo precedente penale, con omessa valutazione degli altri elementi documentati.
Richiama poi Sez. 6 n. 40433 del 19/09/2023: ai fini della prognosi negativa dell’art. 58, il giudice non deve limitarsi a indicare il fattore ostativo, ma correlarlo al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata, motivando sulla sua incidenza negativa sull’adempimento delle prescrizioni. E Sez. 2 n. 8794 del 14/02/2024: la richiesta non può essere respinta per la sola sussistenza di precedenti condanne, perché il rinvio all’art. 133 cod. pen. va letto in combinato disposto con l’art. 59, che contempla solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio.
Su queste basi il ricorso è infondato. Nel caso concreto la motivazione del giudice dell’esecuzione esclude la sussistenza di elementi positivi idonei a neutralizzare il pericolo di recidiva, da tutelare anche durante l’esecuzione della pena sostitutiva. Il provvedimento ripercorre il curriculum del condannato e rileva l’esistenza di condanna per reato grave, con pena detentiva prossima al limite edittale. Nell’arco di sei anni il ricorrente è stato condannato in quattro distinte occasioni per reati anche gravi.
Il giudice dell’esecuzione reputa poi privo di rilievo il richiamo all’età anagrafica, rilevando che tra le prime condotte accertate e quelle oggetto di esame erano trascorsi alcuni anni, a conferma dell’inefficacia deterrente dei precedenti interventi sanzionatori. Si tratta di giudizio di merito, espresso con ragionamento non manifestamente illogico, valevole per tutte le pene sostitutive richieste, anche più afflittive, e coerente con i margini di discrezionalità riconnessi dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981. Il motivo, pur sorretto da considerazioni apprezzabili, si scontra con una motivazione che illustra le ragioni del diniego in modo non illogico. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.