L’illogicità manifesta è inammissibile nel riesame e il Tribunale integra il periculum (Cass. pen. Sez. 4 n. 10808 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ne consegue che è preclusa la deduzione del vizio di illogicità manifesta della motivazione, essendo denunciabile esclusivamente la motivazione inesistente o meramente apparente. Il Tribunale del riesame, in virtù del rinvio di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., può integrare la motivazione del provvedimento genetico quando esso contenga pur sempre una autonoma valutazione degli elementi costitutivi del periculum in mora; tale potere non può essere esercitato quando la motivazione originaria sia del tutto carente.
Il Fatto
Il Tribunale di Trapani rigettava il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 1.320,00, emesso dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un soggetto indagato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo, con il primo motivo, la contraddittorietà della motivazione in ordine al fumus commissi delicti e, con il secondo, la nullità del provvedimento originario per omessa motivazione sul periculum in mora, nonché l’illegittima integrazione operata dal Tribunale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti dall’art. 325 cod. proc. pen. Ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione delle misure cautelari reali non comprende l’ipotesi di illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ma solo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato ex art. 125 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva analizzato compiutamente gli elementi indizianti, quali la suddivisione dello stupefacente in undici confezioni, il rinvenimento di denaro in banconote di piccolo taglio, la circostanza del fermo in tarda serata nei pressi di una zona nota per lo spaccio; la motivazione resa non risultava né illogica né mancante, sicché la censura era da respingere.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui, nel procedimento di riesame avverso i sequestri, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., introdotte dalla legge n. 47/2015. Il Tribunale può quindi porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni contenutistici della motivazione quando il provvedimento risponda ai necessari caratteri di originalità, ma non può completare la motivazione che non abbia un contenuto dimostrativo dell’autonoma valutazione del giudice.
Nella specie, il GIP non si era limitato a richiamare la confiscabilità del bene, ma aveva dato atto di un vaglio critico, sia pure stringato, in ordine a specifici elementi del periculum, quali la disponibilità di una somma non giustificabile e le nulle entrate lecite dell’indagato. Il Tribunale aveva pertanto fatto buon uso del potere-dovere di integrazione, svolgendo puntuali osservazioni in merito alla concretezza e attualità del pericolo di dispersione del bene. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso