Ricorso ABF proposto prima della risposta al reclamo è inammissibile ma riproponibile (ABF Collegio di Bologna n. 2064 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’ABF proposto prima della scadenza del termine di sessanta giorni per il riscontro al reclamo è inammissibile, ma può essere riproposto previo nuovo reclamo. La regola processuale non ammette deroghe legate all’urgenza o al comportamento dell’intermediario. Nel merito, grava sul beneficiario del titolo l’onere di apporre la firma di girata prima della negoziazione, anche quando questa avvenga tramite sportello ATM con procedura assistita. Il rimborso dell’importo facciale da parte della banca emittente esclude, in ogni caso, la sussistenza di un pregiudizio risarcibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva versato un assegno circolare tramite l’ATM della banca convenuta, omettendo di firmare la girata. Secondo la sua ricostruzione, lo sportello automatico non aveva rilevato la mancanza della firma e aveva comunque avviato la negoziazione; l’assegno non era stato pagato e si era resa necessaria l’acquisizione della copia conforme del titolo.
Il cliente ha quindi chiesto il risarcimento del danno, quantificato nel dieci per cento del valore dell’assegno e cioè in 3.500 euro, per la mancata disponibilità della somma nei tempi previsti e per le risorse impiegate nella richiesta di emissione di un nuovo titolo. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, presentato durante la pendenza del termine di riscontro al reclamo, e nel merito ha sostenuto che la procedura assistita guida il prenditore in ogni passaggio, compresa la corretta apposizione della girata, e che l’importo facciale era già stato rimborsato dalla banca emittente.
La motivazione del Collegio
La questione centrale è di natura processuale. Il reclamo era stato presentato l’8.7.2025 e il ricorso il 24.7.2025, quando ancora l’intermediario non aveva riscontrato: il riscontro è intervenuto soltanto il 5.9.2025. Il Collegio richiama la previsione delle Disposizioni ABF secondo cui il cliente rimasto insoddisfatto, o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di sessanta giorni dalla ricezione, può presentare ricorso.
Su questo punto il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 15400/2021, che ha affermato il principio per cui la presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso, che tuttavia può essere riproposto previo nuovo reclamo. L’eccezione dell’intermediario è dunque accolta.
Il Collegio aggiunge una considerazione sul merito, che rafforza l’esito. È onere del beneficiario apporre la firma di girata prima della negoziazione; inoltre l’importo dell’assegno è stato rimborsato dalla banca emittente il 31.07.2025, circostanza non contestata dal ricorrente. Per questa ragione, anche a prescindere dal profilo processuale, il ricorso non avrebbe meritato accoglimento.
Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile. Resta ferma per il ricorrente la possibilità di riproporre la domanda dopo un nuovo reclamo, una volta spirato il termine di riscontro.
Nota della Redazione
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