Estinzione anticipata per decadenza dal beneficio del termine e rimborso degli oneri non maturati (ABF Collegio di Milano n. 5174 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riduzione del costo del finanziamento e alle restituzioni previste dall’art. 125-sexies TUB spetta al consumatore anche quando l’estinzione anticipata non dipende da una scelta volontaria, ma consegue alla decadenza dal beneficio del termine per cessazione del rapporto di lavoro e al saldo del debito residuo mediante versamento del TFR. In tale ipotesi il finanziamento è comunque estinto con risorse economiche di pertinenza del lavoratore, sicché la causa della decadenza non muta la natura restitutoria del diritto. Ai contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 si applica l’art. 125-sexies TUB nella lettura conforme alla sentenza Lexitor, con riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, escluse le imposte. I costi ricorrenti si rimborsano secondo il criterio del pro rata temporis, i costi up front secondo la curva degli interessi.

Il Fatto

Il ricorrente ha concluso nel 2019 un contratto di cessione del quinto dello stipendio, con capitale lordo mutuato e rimborso in 120 rate mensili. Il finanziamento si è estinto con decorrenza 30.06.2023, dopo il pagamento di 50 rate. Il consumatore ha lamentato di non aver ottenuto la restituzione degli oneri economici in proporzione alle rate residue e, dopo aver esperito senza esito il reclamo, ha chiesto la restituzione della quota degli oneri non maturati, il rimborso della commissione di estinzione anticipata, la restituzione di eventuali quote versate in eccedenza, gli interessi legali e le spese legali.

L’intermediario ha resistito sostenendo che il contratto era stato stipulato con altro intermediario cedente e che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, si era verificata la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 cod. civ., con saldo del debito residuo da parte dell’ex datore di lavoro mediante versamento del TFR e delle altre indennità. Da qui l’eccezione centrale: non sarebbe configurabile un’estinzione anticipata ai sensi dell’art. 125-sexies TUB.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione dell’intermediario e la ritiene non accoglibile. Secondo un orientamento consolidato dei Collegi, il diritto all’equa riduzione del costo del finanziamento spetta al consumatore anche quando l’estinzione avvenga per cessazione del rapporto di lavoro e il debito sia saldato tramite somme di pertinenza del cliente, in particolare mediante il TFR. Il finanziamento è infatti estinto con risorse economiche appartenenti al lavoratore cedente, e la circostanza che la decadenza dal beneficio del termine derivi dalla perdita del posto di lavoro non incide sulla natura restitutoria del diritto riconosciuto dalla norma.

Accertato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati, il Collegio verifica il regime applicabile ratione temporis. Il contratto è stato sottoscritto il 16.04.2019, dunque anteriormente al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 73/2021. Si applica pertanto l’art. 125-sexies TUB nella lettura conforme alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’11 settembre 2019, ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022 e dall’art. 27 del decreto legge n. 104/2023, convertito nella legge n. 136/2023. Ne deriva la riduzione proporzionale non solo degli interessi, ma di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le sole imposte.

Quanto ai criteri di computo, il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: in assenza di diversa pattuizione, i costi ricorrenti si rimborsano secondo il pro rata temporis, i costi up front secondo la curva degli interessi, in analogia con il regime degli interessi corrispettivi. Nel caso concreto le spese fisse contrattuali sono qualificate come costi up front, sostenuti interamente alla conclusione del contratto senza correlazione alla durata effettiva del finanziamento, e sono pertanto soggette al criterio della curva degli interessi. Applicando tali criteri e tenendo conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, gli oneri non maturati spettanti al ricorrente ammontano a € 169,00.

Il Collegio respinge invece le altre domande. La richiesta di restituzione delle quote versate dopo l’estinzione o in eccedenza è generica e priva di supporto probatorio, il cui onere ricade sul ricorrente. Analogamente, la contestazione della commissione di estinzione anticipata di € 153,71 è formulata senza allegazioni specifiche: dall’atto risulta che l’importo corrisponde all’1% del capitale residuo, in presenza di durata residua superiore a un anno, entro il limite dell’art. 125-sexies, comma 2, TUB, secondo il principio del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020. Gli interessi legali sono riconosciuti dalla data del reclamo sino al saldo, in conformità alla decisione n. 5304/2013. Le spese legali non sono liquidabili secondo i criteri della decisione n. 4580/2025. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 169,00 oltre interessi e al contributo alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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