Esenzione IMU per abitazione principale: necessari residenza anagrafica e dimora abituale (Cass. civ. Sez. 5 n. 12222 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IMU, il beneficio dell’esenzione per l’abitazione principale e per le sue pertinenze richiede il concorso imprescindibile dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore nell’immobile, senza che possa trovare applicazione la diversa disciplina dettata per l’ICI dall’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, la quale consente di prescindere dal requisito anagrafico. Tale principio resta valido anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha riguardato esclusivamente l’ipotesi in cui il nucleo familiare risieda in un Comune diverso da quello dell’immobile posseduto. È, inoltre, inammissibile, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la censura che si risolva nella critica all’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, senza dedurre l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
Il Fatto
La controversia origina da un avviso di rettifica per l’IMU relativa all’anno 2016, notificato dal Comune al contribuente per diversi immobili siti nel proprio territorio. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi al giudice tributario di primo grado, contestando l’errato classamento di un’unità immobiliare, il mancato riconoscimento del regime di pertinenza per un’altra unità e la propria carenza di legittimazione passiva per altri due cespiti, dei quali dichiarava di non essere proprietario.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. Il Comune proponeva appello, lamentando l’erroneo riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale e per il relativo bene pertinenziale, nonché l’errata declaratoria del difetto di legittimazione passiva per i due cespiti. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere per il cespite oggetto di giudicato sul classamento, accoglieva l’appello. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, rigettando integralmente l’impugnazione. Quanto al primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, la Corte ha precisato che tale norma, che consente di prescindere dal requisito della residenza anagrafica, è applicabile esclusivamente all’ICI. In materia di IMU, infatti, l’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, definisce l’abitazione principale come l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, citando Cass. n. 10973/2025, secondo cui il diritto all’esenzione impone il concorso di entrambi i requisiti. Ha inoltre chiarito che tale conclusione non è scalfita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione che escludeva la rilevanza della residenza del nucleo familiare in un diverso Comune. Nel caso di specie, il contribuente aveva trasferito la residenza nell’immobile solo successivamente all’anno d’imposta contestato, sicché il giudice di appello aveva correttamente escluso il beneficio, anche per il box auto pertinenziale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, in quanto la censura mirava a contestare l’omesso esame di elementi istruttori, ipotesi che non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, n. 9558 del 2018, n. 33679 del 2018 e n. 34476 del 2019. Il vizio attiene esclusivamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla valutazione delle prove, che è sindacabile in sede di legittimità solo quando la motivazione sia mancante, apparente o perplessa. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva fondato il proprio convincimento sulla legittimazione passiva del contribuente in base alla nota di trascrizione e alla dichiarazione ICI, valutazione non sindacabile in Cassazione.
In accoglimento di tali argomentazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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