Assegnazione temporanea e prevalenza dell’interesse del minore nella fase cautelare (TAR Sardegna n. 56 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di sospensione cautelare di un diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, presentata da un dipendente delle forze di polizia per ricongiungersi al nucleo familiare con figli minori, richiede un bilanciamento tra le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione e l’interesse preminente dell’unità familiare e della salute del minore. Nella fase cautelare, l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile correlato alle condizioni di salute del figlio e la fissazione di un’udienza di merito in tempi celeri impongono di dare prevalenza all’interesse del minore, disponendo una misura atipica che consenta la prosecuzione del servizio presso la sede richiesta nelle more del giudizio.
Il Fatto
Una vice ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso un Commissariato, ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno che rigettava la sua istanza di assegnazione temporanea, ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, presso il Commissariato della città di residenza familiare. La richiesta era motivata dalla necessità di assistere i due figli, entrambi di età inferiore ai tre anni, uno dei quali affetto da una grave patologia congenita che richiede frequenti controlli clinici e potenziali interventi chirurgici d’urgenza. La ricorrente aveva già prestato servizio presso la sede richiesta per sessanta giorni, ex art. 7 d.P.R. n. 254/1999.
Il diniego si fondava sulla nota della Questura, che evidenziava la grave carenza di organico del ruolo Ispettori presso il Commissariato di appartenenza, pari al 50%, non compensabile con altro personale. Nel giudizio si costituivano il Ministero dell’Interno e la Questura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, disponendo una misura cautelare atipica. In primo luogo, la valutazione di legittimità della motivazione del diniego necessita di un approfondimento proprio della sede del merito, anche per comparare la situazione dell’organico del Commissariato di appartenenza con quella della sede richiesta.
Nelle more della definizione del merito, assume rilievo preponderante il pregiudizio grave e irreparabile, che nel caso di specie va rapportato all’interesse dell’unità familiare e, in particolare, dei minori. Il TAR ha valorizzato le condizioni di salute del figlio della ricorrente, affetto da una patologia congenita grave, che impone un monitoraggio costante e potenziali interventi d’urgenza. Tale elemento, nel bilanciamento degli interessi e alla luce della fissazione dell’udienza di merito in tempi celeri, ha indotto il Collegio a dare prevalenza all’interesse del minore nella presente fase cautelare.
Il TAR ha quindi accolto l’istanza cautelare, consentendo alla ricorrente di continuare a prestare servizio presso il Commissariato richiesto nelle more della definizione del giudizio di merito, fissando l’udienza pubblica del 23 settembre 2026 e compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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