Il riconoscimento dei titoli esteri va valutato sull’intero percorso formativo, non negato per carenze documentali (TAR Lazio n. 13226 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione Europea, l’amministrazione non può respingere l’istanza sulla base di una mera carenza documentale, senza aver prima attivato il soccorso istruttorio in contraddittorio con l’interessato. Il diniego deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Nel merito, il Ministero è tenuto a valutare l’istanza considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, verificando l’equipollenza della formazione rispetto a quella italiana e disponendo, ove necessario, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. L’obbligo di valutazione concreta persiste anche laddove non si voglia riconoscere la diretta applicabilità della Direttiva, dovendosi comunque fare applicazione dei principi generali del TFUE in materia di libera circolazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente in possesso di titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in Spagna per le classi di concorso A030 – Musica nella Scuola secondaria di I grado e AC56 – Strumento musicale – Clarinetto, aveva presentato istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale ai fini dell’insegnamento in Italia.
Con provvedimento del 20 dicembre 2022, il Ministero aveva respinto l’istanza rilevando l’assenza, nella documentazione prodotta, di un idoneo titolo rilasciato dall’autorità spagnola (la c.d. Acreditación) con l’indicazione della materia di insegnamento. Avverso tale diniego, la ricorrente ha proposto ricorso deducendo la violazione delle garanzie partecipative e l’errore sui presupposti, evidenziando come l’amministrazione avesse omesso di valutare il percorso di studi effettivamente svolto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo concernente la violazione delle garanzie procedimentali. In particolare, il Collegio ha rilevato come il Ministero, dopo un considerevole lasso di tempo trascorso senza richiedere alcun documento integrativo, avesse respinto l’istanza per la mancata produzione della Acreditación. Tale condotta contrasta con i doveri di collaborazione e buona fede che ispirano il principio del soccorso istruttorio, richiamando i precedenti di Cons. Stato, Sez. II, n. 7121/2024 e Sez. VII, n. 7051/2024, nonché con l’obbligo di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha richiamato i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022), secondo cui il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la durata, il livello e la qualità della formazione e disponendo, ove necessario, opportune misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.
La Corte ha ulteriormente precisato che l’obbligo di valutazione concreta della formazione sussiste anche laddove non si intenda riconoscere la diretta applicabilità della Direttiva, dovendosi comunque valutare le domande ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE sulla libera circolazione. Nella fattispecie, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare in contraddittorio con l’interessata la completezza e l’idoneità della documentazione e, comunque, valutare la formazione svolta raffrontandola con quella italiana, imponendo eventuali misure compensative.
In conclusione, il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato e conseguente obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria. Le spese di giudizio sono state compensate, tenuto conto dei pregressi contrasti giurisprudenziali in materia.
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Nota della Redazione
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