Procura alle liti generica e ricorso per ottemperanza: inammissibile se non è speciale (TAR Lombardia n. 3311 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il ricorso per ottemperanza deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., la quale deve indicare l’oggetto, le parti, l’autorità giudiziaria adita e ogni elemento utile a individuare la controversia. La procura rilasciata su foglio separato rispetto a un ricorso nativo digitale è inammissibile se il suo testo è generico e non consente di risalire alla volontà della parte di investire il difensore per la specifica lite. L’ipotesi della procura “apposta in calce” non è configurabile quando la delega è su supporto analogico e il ricorso è informatico. La carenza di procura speciale non è sanabile né mediante rinnovazione né tramite errore scusabile, per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il giudicato non era stato eseguito dall’Amministrazione, così la beneficiaria proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR. Il Ministero si costituiva per resistere, e il Collegio rilevava un’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo all’orientamento della Sezione secondo cui è invalida la procura rilasciata su un documento analogico separato rispetto a un ricorso nativo digitale, quando la delega non rechi gli elementi identificativi della controversia. Nel caso di specie, la procura conteneva una formula generica, riferita genericamente all’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, senza indicare la sede del giudice amministrativo né gli estremi del provvedimento da eseguire.
Il Collegio ha precisato che la mancata presenza del difensore in camera di consiglio non impone l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché la questione era stata rilevata in udienza e, comunque, l’assenza comporta la rinuncia implicita al contraddittorio. Ha poi escluso l’applicabilità della regola della procura “apposta in calce” al ricorso, richiamando l’art. 8, comma 3, all. 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021, in quanto la certificazione di autografia non garantisce che la parte avesse contezza del contenuto dell’atto, né dimostra l’anteriorità del rilascio della delega rispetto alla redazione del ricorso, come richiesto dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Quanto alla sanabilità del vizio, il TAR ha escluso l’applicabilità dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., considerando la procura requisito di ammissibilità del ricorso che deve sussistere al momento della sua proposizione. Ha infine negato la concessione dell’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., poiché l’orientamento poi codificato dall’Adunanza plenaria era già esistente e la parte avrebbe potuto aderirvi con prudenza. La notifica del ricorso, avvenuta il 10 febbraio 2026, è successiva alla pubblicazione della sentenza n. 11/2025, con la conseguenza che la mancanza non poteva essere sanata e il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con spese compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.