Inammissibile il ricorso che non aggredisce la motivazione del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 32357 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza una necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione. La valutazione sulla lieve entità del fatto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 implica un giudizio complessivo sugli indici legali, nel quale un elemento negativamente assorbente è sufficiente a escludere la fattispecie attenuata. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando sorretto da motivazione adeguata.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con la sentenza del 25 settembre 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, che aveva riconosciuto il ricorrente responsabile, in concorso con altro imputato, dei reati di detenzione a fini di spaccio di hashish e di cocaina, di detenzione di un coltello a scatto, unificati dal vincolo della continuazione, con la riduzione di pena per il rito.

Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tutti dedotti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: la riferibilità all’imputato dello stupefacente rinvenuto in un appartamento non suo; l’omessa motivazione sull’istanza di riqualificazione nel fatto di lieve entità; il vizio di motivazione sui fatti contestati in una seconda occasione, con riguardo al rapporto tra connivenza non punibile e concorso; il diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale e della non menzione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi sono riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto. Sul primo e sul terzo motivo, attinenti alla riconducibilità delle condotte detentive all’imputato, la Corte rileva che essi sono manifestamente infondati e comunque versati in fatto, risolvendosi nella sollecitazione di una rilettura del compendio indiziario preclusa in sede di legittimità. La sentenza di merito ha valorizzato indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui il rinvenimento della ricevuta di pagamento del canone dell’immobile, la presenza di documentazione e di effetti personali riconducibili all’imputato e la sua stessa ammissione di frequentare abitualmente l’appartamento. Ne è stata tratta la conclusione che egli fosse co-conduttore dell’abitazione e che la detenzione gli fosse riferibile in concorso; è stato così individuato un contributo concorsuale e non una mera adesione passiva.

Manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha diffusamente motivato l’esclusione della fattispecie di lieve entità, valorizzando il dato ponderale, il numero di dosi ricavabili, la presenza del bilancino di precisione, il coinvolgimento di più correi, la reiterazione a distanza di un mese e l’estensione a diverse tipologie di stupefacente. La Cassazione richiama le Sezioni Unite n. 35737 del 24/06/2010 e Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, secondo cui la fattispecie attenuata può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza.

Quanto al trattamento punitivo, la Corte ricorda che la concessione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che il diniego può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125. Il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti decisivi. Le medesime ragioni sono state poste a fondamento della prognosi negativa che preclude la sospensione condizionale e la non menzione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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