La prescrizione decorre dall’ultimo ordinativo per il TFS (TAR Lazio n. 6447 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, si applica anche al personale della Polizia di Stato che cessi dal servizio a domanda, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza previsto dal secondo comma della disposizione non è perentorio, non essendo ad esso ricollegata alcuna decadenza. Il diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita si prescrive in cinque anni, ma il termine decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito derivante dal pagamento rateale. Sulle somme dovute spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Alcuni appartenenti alla Polizia di Stato, oggi in congedo, avevano richiesto all’Istituto di previdenza il ricalcolo del trattamento di fine servizio, previo riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e all’art. 21 della legge n. 232/1990. Gli istanti, andati in pensione a domanda dopo aver maturato oltre 35 anni di servizio e l’età di 55 anni, sostenevano che l’Amministrazione avesse liquidato l’indennità senza includere nella base di calcolo il beneficio spettante.
L’Istituto si era costituito eccependo il difetto di interesse attuale per alcuni ricorrenti, il mancato possesso del requisito dei 35 anni di servizio utile per un altro, e l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione per colui che era cessato dal servizio con decorrenza anteriore di cinque anni al deposito del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rigettato le eccezioni preliminari. Quanto al difetto di interesse, ha ritenuto sussistente l’interesse dei ricorrenti alla corretta quantificazione del trattamento, risultando il prospetto di liquidazione già elaborato senza il beneficio. In relazione al requisito contributivo, ha accertato che il ricorrente aveva maturato 37 anni di servizio utile alla data del pensionamento, mentre l’eccezione di prescrizione è stata superata richiamando il principio — consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato — secondo cui il termine di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita decorre dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza della pretesa. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo vigente, attribuisce al personale della Polizia di Stato sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il secondo comma estende il beneficio a chi chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 di servizio utile, condizione che i ricorrenti vantavano.
Quanto al termine per la presentazione dell’istanza — fissato al 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti — il Collegio ha escluso che possa configurarsi una decadenza, non essendo il termine qualificato come perentorio né essendovi alcuna sanzione processuale ricollegata al superamento. È stata altresì disattesa l’eccezione di incostituzionalità, genericamente formulata, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2831 del 2023, che ha escluso profili di violazione degli artt. 3 e 81 Cost. in ragione della perdurante vigenza della disposizione, confermata dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010.
Il ricorso è stato quindi accolto, con declaratoria del diritto agli scatti stipendiali e obbligo dell’Istituto di rideterminare la buonuscita. Sulle somme sono stati riconosciuti i soli interessi legali e le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.